ACE, senza precedenti finanziamenti ok all’agevolazione alle società controllate

Tommaso Gavi - Imposte

ACE, se non sono stati ricevuti finanziamenti, le società controllate possono accedere all'agevolazione. A confermarlo è la risposta all'interpello numero 250 del 10 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Non si verifica alcuna duplicazione se non sono stati effettuati conferimenti, finanziamenti o corrispettivi per cessioni di partecipazioni.

ACE, senza precedenti finanziamenti ok all'agevolazione alle società controllate

ACE, nel caso in cui non siano stati ricevuti finanziamenti, alle società controllate spetta l’agevolazione.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 250 del 10 maggio 2022.

Conferimenti in denaro e incremento dei crediti da finanziamento dell’infragruppo, eseguiti dalla società controllante nei confronti delle controllate, non rientrano nel caso di duplicazione dell’agevolazione ACE.

La controllante può quindi avere accesso a tale agevolazione a patto che non siano stati effettuati conferimenti, finanziamenti o corrispettivi per cessioni di partecipazioni.

ACE, senza precedenti finanziamenti ok all’agevolazione alle società controllate

Con la risposta all’interpello numero 250 del 10 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’ACE, l’aiuto alla crescita economica.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 250 del 10 maggio 2022
ACE.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società che si occupa di stampaggio e assemblaggio di componenti.

Nello specifico vengono chieste delucidazioni sull’agevolazione, con riferimento al periodo d’imposta 2018.

L’Amministrazione finanziaria spiega che, se non sono stati ricevuti finanziamenti, le società controllate possono avere accesso all’agevolazione in questione.

Sposando la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama i principali riferimenti normativi e i documenti di prassi sul tema.

Le delucidazioni tengono conto delle informazioni fornite dall’istante, la quale spiega che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2010, ha registrato un incremento lordo del capitale proprio derivante dal solo accantonamento a riserva disponibile dell’utile generato negli esercizi rilevanti ai fini ACE.

Inoltre alla prima data indicata, la stessa è titolare di una partecipazione in una società residente in Austria e del 60 per cento del capitale di una società del Regno unito.

Nel periodo compreso tra il 2011 e il 2018 è stata incrementata la consistenza dei finanziamenti delle due controllate e sono stati effettuati conferimenti.

Tali conferimenti, ordinariamente, impedirebbero di fruire doppiamente dell’agevolazione. Tuttavia viene chiarito che le società non possiedono società partecipate o stabili organizzazioni in territorio italiano e non hanno effettuato:

  • conferimenti;
  • finanziamenti;
  • pagamenti di corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo.

Nell’arco temporale tra il 2011 e il 2018 l’istante non ha ricevuto:

  • conferimenti di denaro;
  • finanziamenti;
  • corrispettivi per cessioni di partecipazioni ad altre società del gruppo.

Per questo la società ritiene di avere diritto all’agevolazione e l’Amministrazione finanziaria si esprime sulla stessa linea della soluzione proposta.

ACE, nessuna duplicazione dell’agevolazione se non ci sono stati finanziamenti precedenti

Prima di rispondere nel merito al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

L’agevolazione ACE, aiuto alla crescita economica, è stata introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L’articolo 1 di tale decreto è stato modificato dal cosiddetto “Nuovo decreto ACE”, ovvero il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017.

La modifica normativa amplia l’ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell’ambito del gruppo.

Le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto citato si applicano a partire dal periodo d’imposta 2018.

Chiarimenti sulla disapplicazione della duplicazione del beneficio, ovvero sulla possibilità di fruire dell’agevolazione, sono stati forniti al paragrafo 3.3 della circolare numero 21 del 21 giugno 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

La disapplicazione interviene:

“se la società istante non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all’interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.”

Dal momento che l’istante ha chiarito di non aver ricevuto conferimenti, finanziamenti, corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, l’Agenzia delle Entrate conclude con quanto di seguito riportato:

“La circostanza suddetta, sulla base dei chiarimenti forniti, esclude che possa essersi verificato l’effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.”

Tuttavia, la disapplicazione si deve intendere esclusivamente con valenza annuale e per il periodo d’imposta 2018.

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