Nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate sul visto di conformità rilasciato dai professionisti sulle dichiarazioni fiscali: ecco le ultime novità commentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate sul visto di conformità diventano più stringenti.
A partire da quest’anno, infatti, sono state implementate le istruzioni ministeriali relative alla compilazione della sezione visto di conformità delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, come indicato anche dall’informativa numero 70/2019 del CNDCEC che i lettori possono scaricare dal box sottostante, in tali istruzioni viene ricordato che il visto di conformità, in base alla normativa ed alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti casi:
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
Visto di conformità e nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate: il caso del professionista non iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali
In merito al punto 1 di cui sopra, ovvero al caso del professionista non iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali delle Entrate, i controlli fiscali accertano:
- l’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
- la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato non attivo.
In tali casi, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione, darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “Segnalazioni” della ricevuta stessa.
Di tale irregolarità verrà data comunicazione anche alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle entrate, la quale avrà a disposizione anche una nuova funzione nei propri applicativi in cui saranno visibili i codici fiscali dei professionisti che hanno vistato le dichiarazioni pur non essendo presenti nell’elenco informatizzato o che, seppur presenti, sono risultati “non attivi”.
Visto di conformità e nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate: professionista iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincidente con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “Impegno alla presentazione telematica”)
L’Informativa numero 70/2019 del CNDCEC si sofferma poi sul caso del professionista iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincidente con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica. Casistica che negli anni passati ha generato diversi dubbi tra gli addetti ai lavori.
Il visto di conformità è dunque considerato irregolare qualora il professionista che lo rilascia, pur risultando “ATTIVO” nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali, non coincide con la persona fisica che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione.
Ed infatti, come ricordato nelle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione, la dissociazione tra soggetto che trasmette la dichiarazione e professionista che appone il visto di conformità è possibile soltanto qualora:
quest’ultimo risulti “collegato” con uno dei soggetti diversi dalle persone fisiche ivi indicati (associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti aventi le caratteristiche più sopra ricordate) incaricato alla trasmissione della dichiarazione in via telematica
Anche per tale fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “Segnalazioni” della ricevuta stessa.
Tale irregolarità non verrà segnalata alla Direzione regionale competente per territorio dell’Agenzia delle entrate in quanto la stessa non riguarda i dati presenti nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali.
Visto di conformità e nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate: il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica)
L’Informativa numero 70/2019 del CNDCEC precisa altresì che il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando il professionista è socio o associato del soggetto collettivo incaricato della trasmissione e quest’ultimo coincide con:
- l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (si tratta, come è noto, degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria);
- la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
c) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
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