Visite fiscali dipendenti pubblici 2019: ecco orari e fasce di reperibilità per gli statali, e tutte le novità introdotte con l'avvio del Polo Unico INPS sui controlli in caso di assenza per malattia.
Visite fiscali dipendenti pubblici 2019: non sono cambiati orari e fasce di reperibilità per gli statali, per i quali la principale novità che ha debuttato lo scorso anno è stato il Polo Unico INPS.
Con la riforma della pubblica amministrazione dello scorso anno, le regole sulle visite fiscali degli statali sono state notevolmente modificate.
Le nuove regole sulle visite fiscali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in vigore a partire dal 13 gennaio 2018 e confermate anche nel 2019, prevedono che i controlli in caso di malattia potranno essere effettuati anche più volte e in maniera consecutiva.
L’obiettivo che ha portato alla riforma è quello di ridurre i casi di falsa malattia: l’Inps, al quale è affidata competenza esclusiva nelle visite fiscali, potrà “bussare alla porta” dei dipendenti statali, come gli insegnanti e il personale dei vari uffici pubblici, che si assentano per malattia anche nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Gli orari di reperibilità dovranno essere rispettati, dunque, anche nelle giornate non lavorative e nei giorni festivi. Una novità che, per gli statali, segna l’avvio del cambio di rotta voluto dal Ministro della PA, Marianna Madia, ma che al momento non uniforma ancora le fasce di reperibilità tra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato.
Di seguito tutte le regole e le novità sugli orari e regole per le visite fiscali degli statali nel 2019.
Visite fiscali dipendenti pubblici 2019: controlli anche nei giorni festivi
Le visite fiscali per gli statali in caso di malattia potranno essere svolte a cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale.
È questa una delle novità introdotte con il nuovo decreto sulle visite fiscali della PA, punto di riferimento anche nel 2019: l’art. 2 del Decreto Madia dispone che negli orari di reperibilità indicati dalla legge sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell’Inps in casi di malattia “sospetta”.
Si tratta, ad esempio, dei dipendenti statali che si assentano per malattia il venerdì oppure nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni festivi.
L’articolo 2 del Decreto n. 206 rimanda, poi, al comma 5 dell’articolo 55 septies del Testo unico sul pubblico impiego, nel quale si dispone che i controlli sulle assenze per malattia vengono disposte dalle PA valutando la condotta complessiva del dipendente, “tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.
La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel caso in cui si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.
Orari visite fiscali dipendenti pubblici 2019: fasce di reperibilità
Restano sette le ore durante le quali i dipendenti statali e tutto il personale della Pubblica Amministrazione saranno obbligati a restare a casa e ad essere reperibili in caso di visita fiscale nel 2019.
Ecco quali sono le fasce di reperibilità in caso di malattia e gli orari nei quali i medici dell’Inps potranno effettuare i controlli:
Orari visite fiscali PA 2019 |
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mattina: dalle 9 alle 13 |
pomeriggio: dalle 15 alle 18 |
L’obbligo di reperibilità in caso di visita fiscale dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.
Le stesse regole si applicano anche a Forze Armate, vigili del fuoco e Corpi armati dello Stato che, come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 2109, rientrano tra i soggetti inclusi nella disciplina del nuovo Polo Unico dell’INPS, fatta esclusione della possibilità di controlli d’ufficio da parte dell’Istituto.
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
Vi sono ancora oggi specifici casi di esonero dalle visite fiscali 2019.
Nel dettaglio, sono esclusi dall’obbligo di rispettare orari e fasce di reperibilità 2019 i dipendenti statali che si assentano per uno dei seguenti motivi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Verbale visita fiscale statali 2019
Il medico dell’Inps dovrà redigere il verbale relativo alla valutazione della capacità o incapacità lavorativa riscontrata nel dipendente statale durante la visita fiscale.
I medici dell’Inps dovranno trasmettere il verbale con il relativo esito in modalità telematica all’Inps e lo stesso dovrà esser messo a disposizione del dipendente della PA interessato e dal datore di lavoro pubblico.
Variazione indirizzo di reperibilità in caso di malattia
Un punto importante del nuovo decreto sulle visite fiscali per gli statali dispone che, nel caso di variazione dell’indirizzo di reperibilità presso cui effettuare i controlli per malattia, il dipendente dovrà comunicarlo preventivamente all’Amministrazione Pubblica di riferimento, la quale dovrà a suo vola comunicarlo all’Inps secondo i canali messi a disposizione.
Mancata effettuazione visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita fiscale per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
Nel caso di assenza del dipendente durante gli orari della visita fiscale presso l’indirizzo di reperibilità fornito, il medico dell’Inps rilascerà apposito invito a visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio per il primo giorno utile.
Mancata accettazione esito visita fiscale Inps
Nel caso in cui il dipendente statale non dovesse accettare l’esito della visita fiscale effettuata dal medico Inps sarà necessario effettuare il rifiuto in via immediata.
Il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare il verbale della visita fiscale da parte del dipendente, il medico informa tempestivamente l’Inps e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.
Rientro anticipato al lavoro: obbligo certificato sostitutivo
Nel caso di guarigione anticipata e per poter ritornare al lavoro in data anticipata rispetto a quanto previsto dal primo certificato medico, il dipendente statale dovrà richiedere obbligatoriamente un certificato sostitutivo.
Il certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro dovrà essere rilasciato dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Visite fiscali PA 2019: testo del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Si mette di seguito a disposizione il testo del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, in vigore a partire dal 13 gennaio 2018 ed utile per tutti i dipendenti statali interessati ad approfondire le regole sulle visite fiscali (valide anche per il 2019):
- DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206
- Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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