Versamenti IVA e ritenute IRPEF da aprile a giugno 2022: sospensione per le somme dovute da teatri, sale concerto e altre strutture artistiche. Scadenza per i pagamenti entro il 16 novembre. È questa una delle novità introdotte nel testo del DL Ucraina bis durante i lavori di conversione in legge, che dovranno concludersi entro il 20 maggio.

Nuovo stop ai versamenti IVA e alle ritenute IRPEF: la sospensione riguarda i teatri, le sale da concerto e altre strutture artistiche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022. La scadenza per i pagamenti in stand by è fissata al 16 novembre 2022.
La novità è stata inserita nel DL Ucraina bis durante i lavori di conversione in legge: il testo è stato approvato in Senato ieri, 12 maggio, e dovrà ottenere il via libera della Camera entro il 20 maggio 2022.
Versamenti IVA e ritenute IRPEF da aprile a giugno 2022, sospensione per le somme dovute da teatri e sale concerto
Secondo la formula già adottata più volte dall’inizio dell’emergenza Covid, è stata introdotta nel testo del DL n. 21/2022 una sospensione per i termini in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022 relativi ai seguenti versamenti:
- ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta;
- imposta sul valore aggiunto.
L’agevolazione è destinata a una platea ben definita e ristretta di soggetti: coloro che operano con il codici Ateco 90.04.00, ovvero teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.
Come di consueto, quindi, viene fissata una nuova scadenza per procedere con i pagamenti: il 16 novembre 2022.
Versamenti IVA e ritenute IRPEF sospensione per teatri e sale concerto da aprile a giugno 2022: scadenza a novembre
Per beneficiare della sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute IRPEF, è necessario rispettare due principali requisiti:
- operare con il codice Ateco 90.04.00;
- domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Con questa nuova misura a sostegno del comparto teatrale, vengono messi in stand by i termini in scadenza nel secondo trimestre 2022.
Sarà possibile, quindi, procedere con il pagamento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro la nuova data del 16 novembre 2022.
Chi ha già versato le somme dovute, però, non può richiedere alcun rimborso, come specifica il testo inserito nel DL Ucraina bis.
L’ufficialità sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione arriverà con il via libera definitivo alla conversione in legge, ma visti i tempi è inverosimile che ci siano modifiche ulteriori.
Manca un ultimo passaggio alla Camera che dovrà concretizzarsi entro il 20 maggio 2022.
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