Usucapione: definizione codice civile, procedura e durata

Vittorio Megna - Leggi e prassi

L'istituto dell'usucapione può giocare ancora oggi un ruolo fondamentale nell'economia immobiliare del Paese: analizziamo insieme la definizione del codice civile e la procedura prevista per la sua applicazione

Usucapione: definizione codice civile, procedura e durata

L’usucapione è una delle modalità di acquisto del diritto di proprietà o di altro diretto reale di godimento su una cosa o su un altro diritto.

Esso consente di acquisire un titolo originario di proprietà di un bene anche senza l’assenso del proprietario.

La definizione indica tra i suoi requisiti indispensabili in primo luogo il possesso della cosa per una certa durata di tempo, di solito 20 anni.

L’istituto dell’usucapione è regolata dal codice civile ed è prevista una procedura abbreviata al sussistere di determinate condizioni. Il possesso deve inoltre essere pacifico, continuativo e pubblico.

Cerchiamo di descrivere cos’è l’usucapione e quali sono i requisiti che possono essere indicati a partire dalla sua definizione.

Usucapione: definizione e procedura

L’usucapione permette di acquisire la proprietà o un diritto reale su di una cosa se la si possiede in maniera continuativa per un certo lasso di tempo. La definizione non contempla tra i suoi requisiti il fatto che il proprietario effettivo sia favorevole alla cessione del bene.

Importante per l’usucapione però è il fatto che il possesso della cosa deve essere stata acquisita senza violenza o non clandestinamente (art. 1163 c.c.).

Il calcolo del tempo richiesto dalla definizione di usucapione può essere avviato nel momento in cui cessano le azioni condotte con la forza.

Tra i requisiti per l’usucapione c’è anche quello del possesso pubblico della cosa. Per potersi vedere riconosciuto il diritto, infatti, è necessario che la proprietà continuata del bene sia sotto gli occhi di tutti. Non è ammessa, insomma, come possesso per usucapione la fruizione di beni nel segreto o di nascosto.

Usucapione: requisiti e durata della procedura abbreviata

Secondo la definizione di usucapione, per poter diventare proprietari o titolari di un diritto reale su di un immobile o un bene mobile è necessario che si rispettino i seguenti requisiti:

  • possesso continuato della cosa,
  • durata del possesso per almeno 20 anni.

Questi sono i requisiti per l’usucapione normali ma la legislazione prevede casi nei quali la durata della procedura può essere abbreviata. Per chi si chiede quanto tempo dura l’usucapione è possibile consultare la seguente tabella con le tempistiche per alcuni casi contemplati dal codice civile:

CaratteristicheDurataArticolo c.c.
Acquisto in buona fede da chi non è proprietario con titolo comprovante 10 anni 1159
Fondi rustici e fabbricati in comuni montani 15 anni 1159-bis
Acquisto in buona fede da chi non è proprietario di fondi rustici e fabbricati in comuni montani con titolo comprovante 5 anni 1159-bis
Beni mobili con possesso in buona fede 10 anni 1161
Beni mobili con possesso in mala fede 20 anni 1161
Beni mobili iscritti nei pubblici registri acquistati in buona fede 3 anni 1162

Non rispettano i requisiti dell’usucapione i beni demaniali e il patrimonio statale o pubblico. Questo non significa che i beni dello Stato siano inusucapibili. Il patrimonio indisponibile di Stato o enti pubblici può essere soggetto alle previsioni dell’usucapione a patto che non ne venga cambiata la destinazione.

Usucapione, interruzione del possesso e modalità di prova

Come già accennato, ai fini dell’usucapione è necessario che i diritti sulla cosa siano stati fatti valere in maniera continuativa per un periodo di almeno 20 anni. Per segnare un’interruzione nei requisiti per l’usucapione è necessaria una cesura nel possesso di un bene mobile o immobile di un anno. È quanto sancito dall’articolo 1167 del codice civile che interviene proprio a definire le tempistiche necessarie per estinguere la continuità richiesta.

La prova del possesso può essere compiuta, in ossequio alla definizione fornita dall’art. 1142 c.c., senza limiti poiché si rivolge ad una situazione di fatto. Si può quindi far ricorso anche a testimoni per determinare il momento esatto da cui calcolare la durata. Il periodo indicato per l’usucapione infatti deve essere circoscritto e non può fare leva sull’istituto dell’immemorabile.

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