Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha trasmesso al viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo alcune proposte per migliorare la tregua fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2023: dagli avvisi bonari agli omessi pagamenti sono diverse le modifiche da apportare alla normativa per il CNDCEC. I dettagli nel documento del 22 febbraio
Dagli avvisi bonari agli omessi pagamenti, le strade della tregua fiscale 2023 permettono di intervenire su una serie di irregolarità, ma secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono diversi gli ostacoli da rimuovere per garantire un percorso lineare nelle vie di pace col Fisco.
Le proposte di modifica delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 sono state inviate al viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo, “con l’auspicio di un loro rapido recepimento normativo”, come si legge nella notizia del 22 febbraio 2023 pubblicata dal CNDCEC.
“Si tratta di proposte ragionevoli finalizzate a dare piena attuazione all’articolato pacchetto di misure relative alla Tregua fiscale, che migliorano il testo normativo ampliandolo ad alcune fattispecie attualmente escluse dal perimetro applicativo, garantendo un miglior coordinamento normativo tra i vari istituti previsti”.
Con queste parole il presidente Elbano De Nuccio sintetizza il documento trasmesso al MEF.
Tregua fiscale 2023 da migliorare per il CNDCEC: dagli avvisi bonari agli omessi pagamenti
Tra istruzioni e chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’AdER, la tregua fiscale 2023 ha cominciato il suo corso e si avvicinano già le prime scadenze. Per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, però, la partita sulla definizione degli strumenti per mettersi in regola con il Fisco non è finita: il pacchetto di misure va migliorato, anche per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti.
Le novità proposte toccano diverse vie agevolate formulate nell’ultima Manovra:
- la definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- la definizione agevolata delle controversie tributarie;
- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi.
Sul primo punto, per cui è prevista una riduzione delle sanzioni dal 10 al 3 per cento, la proposta di modifica inviata dal CNDCEC al Ministero dell’Economia e delle Finanze è doppia:
- dal perimetro di applicazione della sanatoria, ma anche degli altri strumenti messi in campo, restano escluse le comunicazioni relative al controllo formale delle dichiarazioni e si chiede, quindi, di riservare uno spazio per queste ultime nella definizione agevolata degli avvisi bonari;
- la seconda modifica è finalizzata alla rimozione di un ostacolo, la disparità di trattamento riservata ai destinatari delle comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni decaduti, al 1° gennaio 2023, dal beneficio della rateazione delle somme dovute e inoltre esclusi dalla rottamazione quater, in quanto l’affidamento del carico non sia stato effettuato ovvero sia intervenuto dopo il 30 giugno 2022, data limite per poter fruire della rottamazione.
Tregua fiscale 2023: da migliorare anche le misure su atti del procedimento di accertamento e controversie tributarie
L’altra misura della tregua fiscale 2023 finita sotto la lente di ingrandimento del CNDCEC è la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento che permette di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In questo caso la novità proposta consiste in una riapertura dei termini per un periodo non inferiore a trenta giorni per tutti gli avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione diventati definitivi nel periodo dal 1° al 30 gennaio 2023, anche per effetto della loro definizione in acquiescenza senza avvalersi dei benefici previsti, o anche impugnati dinanzi agli organi di giustizia tributaria. In questo modo si aprirebbero le porte della definizione agevolata in acquiescenza.
Non mancano le richieste di precisazioni: i commercialisti, infatti, chiedono di integrare il testo della norma prevedendo che:
“l’eventuale atto impositivo che sarà notificato successivamente alla predetta data potrà comunque beneficiare dell’adesione agevolata in oggetto con le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, anche se il contribuente non ha presentato l’istanza ex articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ovvero se l’Ufficio non abbia data seguito all’istanza presentata dal contribuente”.
Sul fronte delle controversi tributarie le proposte di intervento sono tre e toccano sia la definizione che la conciliazione agevolata:
- la prima, per il CNDCEC, dovrebbe essere estesa anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi, con una eccezione: “il caso in cui a questi ultimi fini si sia formato, al 1° gennaio 2023, un giudicato di merito”;
- sempre sulla stessa misura andrebbe messa in campo una sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto di domanda di definizione agevolata dalla data di perfezionamento della definizione alla data di notifica del diniego di definizione agevolata o, in mancanza, fino al 31 luglio 2024;
- nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla tregua fiscale rivista dai commercialisti dovrebbero, poi, entrare anche agli accordi di mediazione relativi a ricorsi notificati entro il 1° gennaio 2023 con termine di novanta giorni ancora in corso.
Tregua fiscale 2023: gli interventi proposti dal CNDCEC sugli omessi pagamenti
In conclusione, nella lista di proposte per migliorare le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 ci sono anche due indicazioni per ampliare il raggio d’azione della regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale pagando solo l’imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 marzo 2023.
Il contribuente in regola con i pagamenti rateali, ancora in corso al 1° gennaio 2023, relativi agli istituti deflativi del contenzioso tributario non può avvalersi né di questa misura né della rottamazione quater, diversamente da chi è in regola con i pagamenti rateali degli avvisi bonari e può accedere alla definizione agevolata.
Come si legge nel documento inviato a Maurizio Leo, sul punto si dovrebbe intervenire tracciando anche in questo caso una strada anche per chi è in regola:
“Si propone pertanto di prevedere anche per i contribuenti in regola con i pagamenti rateali ancora in corso al 1° gennaio 2023 dovuti a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, la possibilità di definire in via agevolata le somme ancora dovute con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni alla misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge”.
L’ultima proposta riguarda la necessità di precisare, nella norma, che per accedere alla regolarizzazione la cartella di pagamento o l’atto di intimazione non devono essere stati notificati alla data del 1° gennaio 2023.
Diversi, quindi, i punti da rivedere per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, poco il tempo per intervenire: le prime scadenze in calendario, infatti, sono fissate alla fine di marzo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tregua fiscale 2023 da migliorare: dagli avvisi bonari agli omessi pagamenti, le proposte del CNDCEC