Tirocini extracurriculari: nel Lazio cambiano le regole dal 1° ottobre 2017. Le novità più rilevanti riguardano la durata e l'indennità di partecipazione che passa da 400 a 800 euro mensili. Ecco cosa prevede la delibera della Giunta n.533/2017
La regione Lazio interviene sulla disciplina dei tirocini extracurricolari ed introduce novità su durata e indennità che, dal 1° ottobre, passerà da 400 a 800 euro mensili.
Con delibera di Giunta n.533/2017, la Regione Lazio ha adeguato la propria normativa interna al recente accordo della Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 con cui sono stati rinnovati i principi di carattere generale sulla disciplina nazionale dei tirocini non curricolari.
Tirocini extra curricolari: novità della Regione Lazio
I tirocini extracurricolari nel Lazio cambieranno dal 1° ottobre, giorno in cui la delibera n.533/2017 andrà a sostituire integralmente la precedente dgr 199/2013.
Il mese di ottobre è dunque una data spartiacque perché le nuove regole si applicheranno ai tirocini extracurricolari avviati dal 1° ottobre prossimo.
Per i tirocini attivati entro il 30 settembre ed alle rispettive proroghe, nonché per quelli attivati a seguito di avvisi pubblici pubblicati entro il 30 settembre 2017, la disciplina di riferimento rimarrà la vecchia dgr 199/2013.
Tra i tirocini interessati non rientrano i tirocini curricolari previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; i tirocini obbligatori previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale nè i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
Che cosa è il tirocinio extracurricolare
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale PFI concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
Destinatari dei tirocini extracurriculari formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo sono:
- i lavoratori in stato di disoccupazione e le persone prive di impiego;
- i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- i lavoratori a rischio di disoccupazione;
- le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
- le persone disabili e le persone svantaggiate ; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari oltre che le vittime di tratta.
Novità sulla durata dei tirocini extracurricolari
Secondo le nuove regole in vigore dal primo ottobre, la durata dei tirocini extracurriculari, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante:
- non può essere superiore a sei mesi per i lavoratori;
- non può essere superiore a dodici mesi per tutte le altre categorie;
- può arrivare fino a 24 mesi per le sole persone disabili.
In ogni caso la Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a queste previsioni anche se comunque non superiore a 12 mesi.
La durata minima del tirocinio, invece, non può essere inferiore a due mesi.
Due sono le eccezioni. Nel caso del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese, e nell’ipotesi di tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.
In caso di rinnovo, che può avvenire una volta sola e sempre nel rispetto della durata massima prevista, si deve indicare nel PFI l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
Indennità di partecipazione per i tirocini extracurricolari
Secondo la nuova disciplina, dal primo ottobre ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.
L’erogazione dell’intero importo sarà subordinata ad una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, l’indennità sarà erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio su base mensile, mentre non sarà dovuta in caso di partecipazione dal 50% in giù dell’orario concordato.
L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
In caso di mancata corresponsione dell’indennità è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tirocini nel Lazio: da ottobre 800 euro al mese di indennità