Startup e PMI innovative, detrazione fiscale del 50% per gli investitori: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021 il decreto attuativo MISE relativo alla nuova agevolazione in regime de minimis prevista dal decreto Rilancio. L'importo massimo dell'investimento detraibile è fissato a 100.000 euro per periodo d'imposta, che sale a 300.000 euro per chi investe in PMI innovative.
Startup e PMI innovative, parte la detrazione fiscale del 50% per gli investitori.
A disegnare le regole ed il perimetro dei beneficiari della nuova agevolazione è il decreto attuativo del MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021.
La detrazione fiscale del 50% per gli investitori in startup e piccole e medie imprese innovative è stata introdotta dall’articolo 38, commi 7 ed 8, del decreto Rilancio n. 34/2020.
L’importo massimo dell’investimento detraibile per quel che riguarda le startup innovative è fissato a 100.000 euro per periodo d’imposta, con vincolo di mantenimento per almeno tre anni, pena la decadenza dall’agevolazione.
La somma sale a 300.000 euro per gli investitori in PMI innovative.
In ambedue i casi, la detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spetta per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI o startup innovative, direttamente o indirettamente.
Startup e PMI innovative, detrazione del 50% per gli investitori. In Gazzetta il decreto attuativo
L’agevolazione, introdotta dal decreto Rilancio, è parte delle misure di rafforzamento del sistema delle startup innovative.
Sarà predisposta una piattaforma informatica ad hoc per la presentazione della domanda da parte dell’impresa beneficiaria, prima dell’effettuazione dell’investimento detraibile al 50% da parte del soggetto investitore.
La piattaforma denominata “Incentivi fiscali in regime de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative” consentirà di trasmettere la domanda, nella forma di dichiarazione sostitutiva, contenente i seguenti dati:
- gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
- l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 sarà prevista una “finestra separata” per l’invio della domanda da parte delle imprese, dal 1° marzo al 30 aprile 2021, che consentirà di trasmettere i dati utili anche dopo l’effettuazione dell’investimento.
Si parte poi con le regole ordinarie, disciplinate dal decreto del MISE e del MEF datato 28 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021.
Secondo quanto disposto dall’articolo 4 del decreto attuativo, l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione così strutturata:
- detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in startup innovative, fino ad un massimo di 100.000 euro annui, e per un ammontare pari quindi a 50.000 euro;
- detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative, fino ad un massimo di 300.000 euro annui, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro. Per gli investimenti che superano il limite di cui sopra, sulla parte eccedente ed in ciascun periodo d’imposta, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell’eccedenza, nel limite di 200.000 euro in tre esercizi finanziari.
Se la detrazione spettante supera l’imposta lorda, è ammesso il riporto dell’eccedenza nel periodo d’imposta successivo, per un massimo di tre anni.
Il soggetto investitore, per poter beneficiare della detrazione Irpef, effettua l’investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie, startup innovative o PMI innovative regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative che quelli effettuati indirettamente, tramite organismi di investimento collettivi del risparmio.
Restano esclusi dalle agevolazioni gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica, e quelli effettuati in startup o PMI innovative che operano nei settori esclusi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, tra cui le imprese del settore pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli.
- Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021
- Scarica il pdf della Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021 con il testo integrale del decreto MISE del 28 dicembre 2020
Investimenti in startup e PMI innovative con vincolo triennale: le regole per accedere alla detrazione fiscale del 50%
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo del 28 dicembre 2020, l’accesso alla detrazione fiscale del 50% per i soggetti investitori è subordinato al mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.
L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Per le startup innovative o PMI innovative non residenti, che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Startup e PMI innovative, detrazione del 50% per gli investitori. In Gazzetta il decreto attuativo