Scarto file spesometro: no sanzioni se il file viene inviato nuovamente entro 5 giorni dalla scadenza. Ecco cosa afferma l'ultima faq pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in materia di spesometro, l’elenco fatture emesse e ricevute, il cui invio telematico è scaduto lo scorso 6 aprile per il secondo semestre 2017 e per le correzioni relative al primo.
Nell’ultima faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata del portale Fatture e Corrispettivi si può leggere quanto segue:
Domanda: Ho trasmesso la comunicazione Dati Fatture ricevendo un esito di scarto del file. Vorrei sapere se, anche per questo adempimento, è possibile inviare entro 5 giorni la comunicazione scartata senza applicazioni di sanzioni?
“Risposta: Se la comunicazione è inviata entro il termine di scadenza, si ritiene che possa trovare applicazione, anche per la comunicazione Dati Fatture, la regola che consente, in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito”
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 5/E del 10 gennaio 2003
Il tema della rettifica dei dati relativi alle comunicazioni telematiche inviate all’Agenzia delle Entrate è stato già trattato dalla stessa amministrazione finanziaria con la risoluzione numero 5/E del 10 gennaio 2003.
Si riporta di seguito il paragrafo 2.6 del provvedimento in oggetto:
“2.6 Correzione o integrazione di un file precedentemente inviato.
Qualora i soggetti obbligati o il soggetto incaricato della trasmissione intendano correggere od integrare un file precedentemente inviato, devono trasmettere il nuovo file, completo non solo delle parti corrette od integrate, ma anche dei dati presenti nel precedente file, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
In altri termini il successivo invio sostituisce automaticamente ed integralmente il precedente.
Qualora il file inviato venga scartato dal servizio telematico, l’utente è tenuto a reiterare l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto: in tal caso l’invio si considera comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate”.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 5/E del 10 gennaio 2003
- Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 5/E del 10 gennaio 2003: chiarimenti sulla trasmissione per via telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.404.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spesometro senza sanzioni se file scartato viene inviato entro 5 giorni