Sospensione scadenze prestazioni INAIL, con la circolare numero 13 del 3 aprile 2020 l'Istituto fornisce le indicazioni sull'articolo 42 del decreto Cura Italia. Il periodo della sospensione è compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020. Nel documento di prassi sono riepilogati i termini sospesi e le istruzioni sui contagi da coronavirus che sono equiparati agli infortuni sul lavoro.
Sospensione scadenze prestazioni INAIL, l’Istituto fornisce indicazioni sui provvedimenti previsti nell’articolo 42 del decreto Cura Italia.
La sospensione riguarda i termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni, la revisione delle rendite INAIL e la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da coronavirus.
Il periodo in questione è quello compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020.
Con la circolare numero 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL fornisce anche le istruzioni sulle domande per rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e le richieste di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e per malattia professionale.
La decorrenza riparte al termine del periodo di sospensione.
Sospensione scadenze INAIL a causa del coronavirus dal 23 febbraio al 1° giugno: le istruzioni della circolare
La circolare INAIL numero 13 del 3 aprile 2020 fornisce indicazioni sulla sospensione delle scadenze a causa dell’emergenza coronavirus.
- INAIL - Circolare numero 13 del 3 aprile 2020
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.
Tale sospensione è prevista dall’articolo 42 del decreto Cura Italia ed interessa il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020.
Le scadenze sospese sono le seguenti:
- i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;
- i termini di decadenza per la revisione delle rendite;
- le domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio;
- le richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell’INAIL, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale.
Finito il periodo di sospensione riprende la decorrenza dei termini.
Il documento di prassi dell’INAIL ricapitola anche i termini di decadenza per effettuare le domande delle prestazioni erogate.
Tali termini sono riportati nella tabella riassuntiva.
Termini di prescrizione | Prestazioni |
---|---|
triennale | Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno una tantum in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l’assistenza personale continuativa (APC); assegno d’incollocabilità; rimborso spese mediche |
quinquennale | Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento |
decennale | Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962) |
90 giorni | rendita a superstiti |
180 giorni | Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi3 |
Sospensione scadenze INAIL: l’infezione da coronavirus e gli infortuni sul lavoro
Oltre alla sospensione delle scadenze INAIL, nella circolare numero 13 del 3 aprile 2020 l’Istituto fornisce indicazioni sull’infezione da coronavirus che viene paragonata agli infortuni sul lavoro.
Il documento di prassi specifica che per ogni soggetto assicurato dall’INAIL l’infezione contratta sul luogo di lavoro è riconosciuta come un infortunio.
Per quanto riguarda la tutela l’INAIL prevede una presunzione di origine professionale dell’infortunio per particolari lavoratori che sono maggiormente esposti al rischio di contagio:
- operatori sanitari;
- lavoratori in front-office;
- addetti alle vendite/banconisti;
- personale non sanitario che opera all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia, operatori del trasporto infermi.
La circolare numero 13 del 3 aprile 2020 dà istruzioni sui termini relativi al contagio.
Il termine iniziale coincide con il primo giorno di astensione o di quarantena e deve essere documentato dalla certificazione medica.
Nel caso della quarantena il termine rimane lo stesso anche se il contagio è accertato successivamente.
La certificazione deve essere inviata telematicamente dal medico all’INAIL.
L’obbligo di comunicazione dell’infortunio rimane anche per il datore di lavoro.
In caso di morte, ai familiari spetta la prestazione una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per non assicurati INAIL.
Sono considerati “infortuni in itinere” i contagi che avvengono durante il normale percorso di andata e ritorno dalla casa al luogo di lavoro, dopo il riconoscimento medico-legale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione scadenze INAIL fino al 1° giugno e chiarimenti sui contagi sul lavoro