Coronavirus, quarantena obbligatoria: quali sono i lavoratori esclusi? Restano fuori dal periodo di 14 giorni di sorveglianza attiva gli operatori sanitari, quelli dei servizi pubblici essenziali e chi opera nel settore farmaceutico e della produzione di dispositivi medici e diaognostici. L'ultimo intervento sul tema è arrivato con il DL Cura Italia.
Coronavirus, quarantena: quali sono i lavoratori esclusi? Gli operatori sanitari, chi è impegnato nei servizi pubblici essenziali e chi opera nel settore farmaceutico e della produzione di dispositivi medici e diaognostici resta fuori dall’obbligo.
Tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con persone contagiate devono essere sottoposti a un periodo di 14 giorni di sorveglianza attiva. Lo stabilisce l’articolo 1 del Decreto Legge numero 6 del 23 febbraio 2020, adottato all’inizio della crisi epidemiologica in Italia.
Ma i provvedimenti successivi definiscono quali sono le categorie di lavoratori escluse dalla quarantena obbligatoria. L’ultimo intervento è arrivato con il DL Cura Italia, il Decreto Legge numero 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.
Coronavirus, quarantena obbligatoria: quali sono i lavoratori esclusi?
Con le prime misure adottate per arginare i casi di contagio, e nello specifico con il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020, si stabilisce l’“applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva”. 14 giorni è la durata del periodo di isolamento.
In questo primo mese di emergenza coronavirus, i provvedimenti per aggiustare il tiro sulle misure da adottare per far fronte alla crisi epidemiologica si sono succeduti con frequenza. E anche sul tema è stato necessario specificare regole ed eccezioni.
Nei testi successivi al 23 febbraio, infatti, sono state specificate le categorie di lavoratori esclusi dalla quarantena obbligatoria:
- gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali, come si legge nell’articolo 7 del Decreto Legge numero 14 del 9 marzo 2020;
- i dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, e delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, a specificarlo è l’articolo 14 del DL Cura Italia.
In altre parole, chi opera nei settori indicati continua a lavorare anche nel caso in cui sia venuto a contatto con persone contagiate: non ha quindi l’obbligo di isolarsi per 14 giorni.
Coronavirus e quarantena obbligatoria, tra lavoratori esclusi e trattamento INPS: le precisazioni del DL Cura Italia
Ma anche per i lavoratori esclusi dall’obbligo di quarantena vale la regola che segue:
“I lavoratori [...] sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19”.
Il Decreto Cura Italia, inoltre, fornisce importanti precisazioni anche per tutti quei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell’obbligo.
All’articolo 26 del DL numero 18 del 17 marzo 2020 si legge:
“Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
In altre parole, si chiarisce che per i lavoratori dipendenti che devono rispettare l’obbligo di quarantena, i giorni di sorveglianza attiva, dal punto di vista del trattamento economico, sono equiparati a un periodo di malattia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Coronavirus, quarantena: quali sono i lavoratori esclusi dall’obbligo?