Sisma bonus e bonus mobili: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su cumulabilità con contributi per la ristrutturazione, limiti di spesa per unità immobiliari e documentazione necessaria negli interpelli n. 61, 62 e 64 del 2019.
Sisma bonus e bonus mobili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli numero 61, 62 e 64 del 19 febbraio 2019.
Come si stabilisce il limite di spesa nel caso di unità immobiliari accorpate? Detrazioni per il sisma bonus e contributi erogati per la ricostruzione sono cumulabili? Che cosa succede in caso di asseverazione tardiva del progetto per riduzione del rischio sismico? Con tre risposte agli interpelli che affrontano diversi aspetti di sisma bonus e bonus mobili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce questi ed altri dubbi.
I bonus, previsti sia per la riduzione del rischio sismico che per l’acquisto dei mobili, si moltiplicano per le unità immobiliari che costituiscono un unico complesso: questa una delle delucidazioni più importanti fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Sisma bonus e bonus mobili: dubbi e quesiti all’Agenzia dell’Entrate
Il sisma bonus, come previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, riconosce la detrazione del 36% delle spese sostenute, fino a un importo non superiore a 48mila euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, da ripartire in dieci rate.
Fino al 31 dicembre 2019, la detrazione è stata portata al 50%, e il limite massimo di spesa a 96mila euro.
Le spese sostenute nel quinquennio 2017-2021, per cui è stata avviata la procedura autorizzatoria dopo il 1° gennaio 2017, e che prevedono interventi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, danno diritto a una detrazione del 50%, fino a un importo complessivo di spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali, anziché dieci.
Se gli interventi generano un passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione arriva al 70%, e all’80% se si passa a due classi di rischio inferiori.
Gli spunti per i chiarimenti sul tema arrivano da tre contribuenti:
- un titolare del diritto di usufrutto su un complesso immobiliare ex rurale, situato in zona sismica 3 e composto da tre unità che intende operare sugli edifici con due blocchi di interventi, risposta all’interpello numero 62;
- Agenzia delle Entrate: risposta all’interpello numero 62 del 19 febbraio 2019
- Intervento di recupero di complesso immobiliare – Sisma bonus e Bonus mobili – Articolo 16, del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 – Bonus verde - Articolo 1, commi 12-15, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
- il proprietario di un immobile su cui vorrebbe intervenire e accedere alle detrazioni del sisma bonus, pur avendo avuto già accesso ai contributi nel 2009/2010 in base all’applicazione di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici, risposta all’interpello numero 61;
- Agenzia delle Entrate: risposta all’interpello numero 61 del 19 febbraio 2019
- Sisma bonus – cumulabilità tra contributi ottenuti negli anni 2009-2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi ad un edificio leso da eventi sismici del 2009 e le detrazioni fiscali per interventi da eseguire nel 2018 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico – articolo 16, commi 1-bis e ss. del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; articolo 1 comma 3 legge 11 dicembre 2016, n. 232. Interpello articolo 11 comma 1 lett. a) legge 27 luglio 2000 n. 212.
- il proprietario di una palazzina sui cui sono stati avviati dei lavori, senza l’asseverazione di interventi per la riduzione del rischio sismico, per cui vorrebbe beneficiare del sisma bonus, risposta all’interpello numero 64.
- Agenzia delle Entrate: risposta all’interpello numero 64 del 19 febbraio 2019
- Sisma bonus - Asseverazione tardiva – (art. 16 del DL n. 63 del 2013). Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sisma bonus: le risposte dell’Agenzia dell’Entrate
Di seguito quesiti e risposte che l’Agenzia delle Entrate affronta nei documenti pubblicati il 19 febbraio 2019.
Come si stabilisce il limite di spesa ammesso alla detrazione nel caso di un complesso con più unità immobiliari?
L’Agenzia risponde richiamando quanto specificato nella circolare n. 7/E del 2018, pag. 230, e chiarisce che il limite va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edificio, prima dell’intervento di ristrutturazione, anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (es. fienile).
Nella risposta all’interpello numero 62 si legge:
Infatti, in ossequio al criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese per il recupero del patrimonio edilizio e i dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche, quadro RP, sezione III-B e modello 730, quadro E, sezione III-B) sono quelli riscontrabili in ambito catastale, in relazione all’anno di sostenimento delle spese. Come indicato, fra l’altro nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018, per l’anno d’imposta 2017, detti elementi vanno inseriti per il primo periodo d’imposta in cui si beneficia della detrazione e non anche per i periodi in cui sono fruite le residue rate.
Si fa presente, inoltre, che il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa ed alle pertinenze, anche se accatastate separatamente (cfr. risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, risposta 3; risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008), non avendo la pertinenza un autonomo limite di spesa (cfr. circolare n. 7/E del 2018, pag. 231).
Per quanto concerne le parti comuni si osserva che nel caso concreto e personale dell’interpellante la condizione di usufruttuario per l’intero complesso rurale in questione comporta che egli assume la qualità di unico proprietario, per cui le parti comuni dell’edificio vanno riferite, secondo quanto specificato con circolare n. 7/E del 2018, pag. 221 e segg., in senso oggettivo alle parti comuni a più unità immobiliari. Ne discende che il contribuente istante ha diritto alla detrazione delle spese relative agli interventi realizzati sulle dette parti comuni con un autonomo limite di spesa.
Con quali criteri vengono ripartite le spese condominiali tra le unità
immobiliari?
Nella risposta all’interpello numero 62 del 2019 si legge che, ai fini della fruizione delle detrazioni per le parti comuni, le spese ad esse attribuite dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, e come tali fatturate e sostenute, sono da ripartire sulla base dei millesimi delle singole unità immobiliari iniziali.
Si può applicare il sisma bonus a un intervento che prevede una demolizione dell’edificio esistente?
Nella fattispecie, analizzata dall’Agenzia delle Entrate, l’intervento genera una variazione della destinazione d’uso.
E infatti si specifica che, nel caso di un intervento con demolizione e ricostruzione, per poter applicare il sisma bonus è necessario che dalla documentazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).
La detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione comporta lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (circolare n. 7/E, pagina 238).
Ma per beneficiare del sisma bonus è necessario che l’intervento sull’edificio in questione sia classificato come ristrutturazione edilizia.
Le detrazioni del sisma bonus sono cumulabili con i contributi ricevuti per l’applicazione di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici?
Su questo interrogativo, l’Agenzia delle Entrate si esprime con la risposta all’interpello numero 61 del 19 febbraio 2019.
Il riferimento per la risposta è l’Ordinanza numero 60 del 31 luglio 2018:
Emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha definito i “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis (…) e s.m.i. (sisma bonus)”, stante la necessità di “adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis, del d.l. n. 63/2013 e s.m.i.”.
Si è riconosciuta, dunque, la fruibilità delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 a fronte di spese sostenute relative ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Come si legge nella risposta dell’Agenzia, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a maggior ragione, quando il contributo è stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell’edificio danneggiato dal sisma del 2009.
Se l’asseverazione prevista dalla norma per l’accesso alla detrazione non viene allegata alla presentazione del permesso a costruire in comune è possibile usufruire delle detrazioni? C’è la possibilità di un’asseverazione tardiva?
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all’interpello numero 64 del 19 febbraio 2019, e chiarisce che se non c’è l’asseverazione da cui si evince che il progetto prevede interventi per la riduzione de rischio sismico, non è possibile accedere ai benefici.
Nel documento, infatti, si legge:
Il comma 5 statuisce, espressamente, che: l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono, quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello unico.
E, in riferimento al caso analizzato, si specifica che anche la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali.
Bonus mobili: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Detrazioni Irpef sono previste anche per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 16, comma 2, Dl 63/2013.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.
Sempre nella risposta all’interpello numero 62, l’Agenzia delle Entrate chiarisce dei dubbi sorti sul bonus mobili.
La domanda posta dal contribuente, in estrema sintesi, è la seguente: per il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione come si calcola il limite dei 10mila euro?
L’Agenzia delle Entrate nella risposta rimanda alla circolare 7/E del 2018 che contiene tutte le indicazioni per l’applicazione del bonus e riporta:
La citata circolare n. 7/E del 2018 precisa che per fruire della detrazione in argomento essa deve essere collegata ad interventi sull’abitazione riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria, ovvero l’intervento abbia interessato pertinenze dell’immobile da arredare, anche se accatastate autonomamente, e che essa spetta anche per le parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di manutenzione, anche ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle sole parti comuni (circolare n. 29 del 18 settembre 2013, paragrafo 3.2). parte di terzi (Circolare n. 10 del 14 maggio 2014, risposta 7.1).
Il documento esplicita chiaramente che:
Il limite di spesa sul quale è calcolata la detrazione è pari ad un importo massimo di euro 10mila correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento.
Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Dunque, per il bonus mobili vale la stessa regola del sisma bonus: nel caso dei complessi immobiliari le detrazioni possono essere applicate alle diverse unità che componevano l’edificio prima dell’intervento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sisma bonus e bonus mobili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate