Sicurezza sul lavoro, per chi opera su lucernari, tetti o coperture sono necessarie le misure di protezione collettiva, che prevalgono su quelli di protezione individuale. A stabilirlo è il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello numero 6 del 2019.
Sicurezza sul lavoro, per chi opera su lucernari, tetti o coperture sono necessarie le misure di protezione collettiva, che prevalgono su quella individuale. Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello numero 6 del 2 ottobre 2019.
Alla commissione che si occupa della materia il compito di sciogliere il dubbio sollevato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza su un’apparente incongruenza normativa.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Risposta all’interpello numero 6 del 2019
- Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.
Sicurezza sul lavoro, quando sono necessari i dispositivi di protezione collettiva
A confronto sono due punti del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, decreto legislativo numero 81 del 2008.
La Federazione segnala i due passaggi da cui nasce il dubbio:
- l’articolo 148 sui lavori speciali impone di predisporre obbligatoriamente e sempre misure di protezione collettiva, con la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione adottare;
- l’articolo 111 prevede che per i lavori in quota venga data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre.
Ma, come si legge nella risposta all’interpello numero 6 del 2 ottobre 2019, per il Ministero del Lavoro non ci sono dubbi sul’interpretazione della normativa:
“In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette”.
Le disposizioni normative dell’articolo 148 prevalgono sull’articolo 111 perché si applicano a una tipologia più specifica di lavori e risultano, per questo, prevalenti.
Sicurezza sul lavoro, come scegliere tra dispositivi di protezione individuale o collettiva?
Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra dispositivi di protezione individuale, DPI, e dispositivi di protezione collettiva, DPC.
I primi sono strumenti progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. Sono ad esempio caschi, guanti, occhiali.
I secondi proteggono allo stesso tempo più lavoratori da gli stessi rischi, rientrano tra questi i ponteggi o le reti, ad esempio.
Nell’argomentare la sua risposta il Ministero del Lavoro prende come riferimento anche altri due articoli del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro e fa chiarezza sulle regole per determinare la tipologia di dispositivi da adottare.
Sottolinea che in generale vige la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale e che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro, quando adottare dispositivi di protezione collettiva?