Il decreto Omnibus, che attualmente sta affrontando l'iter parlamentare di conversione, ha previsto la proroga per la scadenza della sanatoria per le rimanenze di magazzino. C'è tempo fino ad oggi, 30 settembre
La scadenza per rientrare nella misura di sanatoria delle rimanenze di magazzino, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, è stata spostata. Oggi, 30 settembre, è fissato il nuovo termine.
La misura, fortemente richiesta da professionisti e associazioni di categoria, è stata inserita nel testo originario del decreto Omnibus, che attualmente sta affrontando l’iter parlamentare di conversione in legge.
Sanatoria per le rimanenze di magazzino: scadenza oggi, 30 settembre
L’ulteriore tempo a disposizione per poter beneficiare degli effetti della sanatoria per le rimanenze di magazzino sta per esaurirsi.
La scadenza è fissata a oggi, 30 settembre 2024. A prevedere l’allungamento dei termini è una disposizione inserita all’interno del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto del decreto Omnibus.
A beneficiare dell’ulteriore tempo a disposizione sono i destinatari della misura messa a punto con la Legge di Bilancio 2024: gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La misura consiste nella possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni.
Le strade percorribili sono due:
- si può procedere con l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
- si può procedere all’iscrizione di quanto precedentemente omesso.
Nel primo caso i soggetti sono chiamati al pagamento:
- dell’IVA, determinata applicando “l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato”;
- di una imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP pari al 18 per cento, “da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato”.
Nel secondo caso, quello relativo all’iscrizione di valori, per regolarizzare la situazione si dovrà versare esclusivamente l’imposta sostitutiva del 18 per cento, che deve essere applicata al valore iscritto.
La scadenza per le imposte, che devono essere versate in due rate dello stesso importo, è prevista:
- per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Con il decreto Omnibus la prima scadenza è stata spostata a oggi, 30 settembre.
Nel caso in cui non si provveda al pagamento le somme non versate saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo e dovranno essere corrisposti anche interessi e sanzioni.
Sanatoria per le rimanenze di magazzino: rinvio per i lunghi tempi tecnici per l’attuazione
Il rinvio della scadenza viene incontro alle richieste da parte di professionisti e associazioni di categoria.
A rendere necessario una proroga sono stata i tempi per l’adozione del provvedimento attuativo che ha definito i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivato lo scorso 24 giugno, con la scadenza per il versamento della prima rata al 1° luglio.
I coefficienti di maggiorazione sono indicati negli allegati da 1 a 3 del decreto:
- l’allegato 1 riguarda i contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;
- i contribuenti che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569 utilizzano, invece, i coefficienti di cui all’allegato 2;
- infine, l’allegato 3 riguarda i soggetti per cui non sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi non superiori a 5.164.569 euro.
Per i soggetti che rientrano nella categoria chiamata ad applicare l’allegato 3, visto il numero esiguo della platea, è stato stabilito un unico coefficiente di maggiorazione pari a 1,45.
Ancora poche ore per i soggetti che vogliono sfruttare la possibilità della sanatoria per le rimanenze di magazzino, dopo la conferma del testo del decreto Omnibus pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sanatoria per le rimanenze di magazzino: scadenza oggi, 30 settembre