Saldo e acconto imposta sostitutiva 2017 contribuenti minimi e forfettari: calcolo, scadenza e regole.
Saldo 2016 e acconti 2017 imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfettari, analizziamo insieme le regole previste distinguendo le singole situazioni.
Contribuenti nel regime dei minimi sia nel 2016 e che nel 2017
I contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2016 e lo continuano nel 2017, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.
Valgono, in particolare, le seguenti regole:
- per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2017;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto pari al 40% del 100% del saldo dovuto per l’anno precedente entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%;
- secondo acconto 60% entro il 30 novembre.
Contribuenti minimi e forfettari: codice tributo modello F24 per il pagamento di saldo e acconto dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi e forfettari deve essere versata mediante modello F24. Il codice tributo varia a seconda che il contribuente appartenga al regime dei minimi L. 98/2011 oppure al regime forfettario L. 190/2014.
Per il regime dei “vecchi” contribuenti minimi il codice tributo da utilizzare nel modello F24 varia a seconda che si tratti di saldo, primo o secondo acconto ovvero:
- codice tributo 1793 primo acconto (rata in scadenza con il saldo);
- codice tributo 1794 secondo acconto o acconto in un’unica soluzione;
- codice tributo 1795 per il saldo dell’anno precedente.
Anche per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario il codice tributo da utilizzare nel modello F24 varia a seconda che si tratti di saldo o acconti:
- codice tributo 1790 per il primo acconto;
- codice tributo 1791 per il secondo acconto o acconto in un’unica rata;
- codice tributo 1792 per il saldo relativo all’anno precedente.
Contribuenti nel regime dei minimi nel 2016 che nel 2017 sono passati al regime ordinario
I titolari di partita IVA che hanno adottato nel 2016 il regime dei minimi, e nel 2017 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1793) e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 PF
Contribuenti nel regime dei minimi nel 2016 che nel 2017 sono passati al regime forfettario
I titolari di partita IVA che hanno applicato il regime dei minimi nel 2016, e nel 2017 sono transitati nel regime forfetario, devono versare l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva dei minimi - codice tributo 1793 - e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2018.
Contribuenti nel regime forfettario sia nel 2016 che nel 2017
Anche i contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2016 e lo continuano nel 2017, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.
Contribuenti nel regime forfettario nel 2016 che nel 2017 sono passati al regime ordinario
I titolari di partita IVA che hanno adottato nel 2016 il regime forfetario, e nel 2017 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l’acconto 2017 dell’imposta sostitutiva - codice tributo 1790- e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2018 persone fisiche.
Contribuenti nel regime forfettario che hanno avviato l’attività nel 2017
I titolari di partita IVA che nel 2017 hanno avviato l’attività nel regime forfetario non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2017, in quanto manca la base di riferimento per il calcolo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contribuenti minimi e forfettari: saldo e acconto 2017 imposta sostitutiva