Una delle problematiche più avvertite in questo periodo dalle associazioni è quella di capire come avviene la migrazione al Registro Unico, quando esso sarà attivo. Abbiamo visto che per le ODV ed APS in molti casi è automatico ma non per tutti gli enti la procedura è la medesima, le ONLUS ad esempio devono seguire un percorso ad hoc.
In analisi precedenti ci siamo soffermati sulla possibilità che una ONLUS decida di non passare al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, cercando di fornire anche una guida su quali sono gli adempimenti ad essa richiesti, ma è importante adesso evidenziare quali sono i passaggi che devono essere implementati al fine di poter invece ottenere l’iscrizione al nuovo Registro Unico.
Ad oggi ci troviamo ancora in una fase transitoria per le ONLUS, per le quali infatti è ancor oggi applicabile la legge 460/97, quando però si verificheranno le due casistiche che permetteranno la completa entrata in vigore della riforma le ONLUS che non saranno ancora entrate nel RUNTS perderanno i loro benefici e dovranno anche procedere con la devoluzione del patrimonio, parziale se in continuum di attività, o completa se in fase di scioglimento.
Le APS e le ODV iscritte negli appositi registri regionali di appartenenza non dovranno compiere nessun altro adempimento in quanto la migrazione al RUNTS avverrà automaticamente attraverso la comunicazione tra registri, così anche le ONLUS che possiedono tale qualifica non dovranno effettuare nessun altro passaggio.
Ora vediamo invece cosa dovranno fare le ONLUS che non risultano essere APS o ODV, per iscriversi al RUNTS e quali saranno le tempistiche da rispettare.
Scadenze da rispettare: passaggio delle ONLUS al RUNTS
Volendo tracciare una linea temporale ideale composta dalle scadenze che le ONLUS dovranno rispettare per potersi adeguare al terzo settore in tempo con le varie disposizioni normative, avremo la seguente situazione.
Prima di tutto dobbiamo ribadire che la data a partire dalla quale avrà inizio il vero conto alla rovescia sarà quella in cui il RUNTS sarà reso operativo, la quale doveva coincidere con lo scorso 30 aprile ma che ancora ad oggi non sembra invece arrivare.
Supponiamo che il 31 maggio 2021, giorno in cui dovrebbe scadere la possibilità per le associazioni di adeguare i propri statuti alla nuova normativa avvalendosi delle modalità semplificate previste dal legislatore coincida con la pubblicazione ed effettiva operatività del RUNTS, e partiamo da tale giorno per calcolare le ulteriori scadenze.
A partire dalla data di operatività del RUNTS, l’Agenzia delle Entrate avrà ragionevolmente 60 giorni (dipende dalle istruzioni che fornirà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), per comunicare al Registro Unico i dati di tutte le ONLUS che risultano iscritte nell’apposita anagrafe.
A questo punto dovrà verificarsi la seconda condizione, cioè che la Commissione Europea approvi le nuove norme fiscali per gli ETS, supponendo che lo faccia lo stesso anno in cui il RUNTS è stato reso operativo, allora avremo la seguente situazione:
- l’anno x+1 nel caso del nostro esempio quindi il 2022, dal primo di gennaio sarà soppressa l’Anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate;
- il 31 marzo invece sarà il termine ultimo entro il quale le ONLUS dovranno iscriversi al RUNTS.
Oltre tale data dovranno scegliere se devolvere completamente il proprio patrimonio e sciogliersi o se devolvere solo la parte incrementale e continuare come semplici enti non commerciali di tipo associativo, senza chiaramente più poter beneficiare della normativa 460/97.
Procedura di iscrizione al RUNTS e regime transitorio
L’ONLUS che invia la propria richiesta di iscrizione al RUNTS, potrebbe essere oggetto di ulteriori controlli da parte degli uffici del registro unico che entro 60 giorni possono richiedere ulteriore documentazione all’associazione, mentre passati i quali senza aver dato alcuna comunicazione, l’ente deve ritenersi iscritto per silenzio assenso.
Se una ONLUS richiede l’iscrizione al RUNTS dopo la sua operatività, ma prima che la commissione europea abbia approvato la nuova normativa fiscale, essa sarà cancellata dall’anagrafe delle onlus, senza però ovviamente che tale atto comporti la devoluzione del patrimonio.
In questo caso potrebbe essere utile la redazione di un duplice statuto, uno che vada in linea con le nuove disposizioni previste dal codice del terzo settore ed uno invece che dovrà essere rispettato fino a che la riforma non sarà effettivamente in vigore.
Molti professionisti consigliano infatti questa compresenza di atti, quello transitorio redatto sulla base di quanto previsto dall’art. 104 del d.lgs 117/2017, la cui naturale decadenza avrebbe luogo in coincidenza con l’entrata effettiva in vigore della riforma.
È importante in ogni caso ben ponderare fin da adesso, quale sia la strategia migliore per affrontare le conseguenze innescate dalla riforma e farsi trovare preparati nel momento in cui sarà effettivamente in vigore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: RUNTS: la migrazione delle ONLUS nel nuovo registro