Ritenute appalti, istituto il codice identificativo del committente da inserire nel modello F24 con la risoluzione numero 109 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 dicembre 2019. Le nuove regole introdotte dal Decreto Fiscale entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.
Ritenute appalti, istituto il codice identificativo del committente da inserire nel modello F24 con la risoluzione numero 109 del 24 dicembre 2019.
Con un altro documento datato 23 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito alcuni aspetti delle nuove regole introdotte dal Decreto Fiscale: in primis i tempi di applicazione.
Le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 e debuttano, quindi, nell’operatività a partire da febbraio. Si applicano anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Ritenute appalti, istituito il codice identificativo del committente da inserire nel modello F24
L’articolo 17-bis introdotto nel Decreto Legislativo numero 241 del 1997 stabilisce l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per i committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
L’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, deve provvedere al versamento delle ritenute.
Il committente a sua volta è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’obbligo di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.
In altre parole, come sottolinea la risoluzione numero 108 del 23 dicembre 2019 che fornisce chiarimenti sulle novità, da un lato la norma pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate con distinte deleghe per ciascun committente e dall’altro obbliga il committente alla verifica che questo sia stato effettuato.
Le somme dovute possono essere versate cumulativamente dall’impresa per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.
Alla luce delle nuove norme introdotte, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 109 del 24 dicembre 2019 istituisce il codice identificativo del committente, 09.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 108 del 23 dicembre 2019
- Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Chiarimenti.
Ritenute appalti, codice identificativo del committente e istruzioni per la compilazione del modello F24
Il documento fornisce anche le istruzioni per compilare correttamente il modello F24 ed essere in linea con i nuovi obblighi che riguardano le ritenute in appalti e subappalti.
In particolare bisogna prestare particolare attenzione alla sezione “Contribuente”, la prima in testa al modello F24:
- nel campo “codice fiscale”, è necessario indicare il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, bisogna indicare il codice fiscale del soggetto committente;
- nel campo corrispondente “codice identificativo” bisogna specificare il valore 09, specifico per il committente.
La combinazione del codice fiscale e del codice identificativo, 09, permette di individuare il committente e di effettuare il versamento delle ritenute in linea con quanto stabilito dal Decreto Fiscale 2020.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate specifica:
“Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ritenute appalti, dall’AdE istruzioni su novità e compilazione del modello F24