Relazione unitaria sulla revisione dei conti: di seguito le indicazioni sulla struttura della relazione unitaria con lo schema proposto dal CNDCEC a seguito delle novità introdotte dal nuovo principio ISA Italia di giugno 2017.
Gli interventi sulla revisione legale ed in particolare sulla relazione di revisione sono stati diversi.
Citiamo ad esempio l’emanazione a luglio 2017 dei nuovi ISA Italia n. 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”, gli ISA Italia n. 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”, gli ISA Italia n. 706 “Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”, e gli ISA Italia n. 710 “Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo”.
Inoltre si segnala l’adozione nel giugno nel 2017 del nuovo principio ISA Italia n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.
Proprio a fronte delle diverse novità di seguito la rassegna delle novità e della struttura della relazione sulla revisione dei conti.
Relazione unitaria del Collegio Sindacale sulla revisione dei conti: lo schema del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in risposta alla notevole sequenza di aggiornamenti e a supporto della qualità e dell’efficienza nell’ambito dell’esecuzione degli incarichi di revisione legale, ha pubblicato di recente un lavoro (alla sua terza edizione) contenente l’aggiornamento (ed anche un modello) della relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato appunto della revisione legale dei conti.
Il testo tiene conto anche della recente emanazione del documento messo (prima in consultazione) “Approccio metodologico alla revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori“, nel quale viene individuata una nuova versione metodologica per rispondere alle esigenze di miglioramento della qualità degli incarichi di revisione.
Il CNDCEC conferma la struttura “unitaria” della relazione in quanto ritiene che essa possa favorire un maggiore coordinamento tra lo svolgimento dell’attività di vigilanza e gli esiti della revisione legale.
Il collegio sindacale incaricato della revisione legale, è tenuto a riferire all’assemblea dei soci i risultati del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia per la revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010.
Tale comunicazione è preferibile che avvenga con un unico documento (appunto la relazione unitaria), in luogo di due relazioni separate, si evidenziano cosi le ampie sinergie esistenti tra la funzione di vigilanza e quella di revisione legale esercitate dal collegio sindacale, che in questo modo, può fornire un quadro informativo ai soci il più coordinato possibile.
La relazione si struttura in due parti, una prima parte che contiene la relazione del revisore indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, e una seconda parte che contiene la relazione sulle attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, C.C..
Le novità principali rispetto alla versione utilizzata per il bilancio 2016 riguardano per lo più la prima parte, e sono dovute al recepimento della nuova Direttiva europea sulla revisione attuata in Italia con il D.Lgs. 135/2016.
Di conseguenza per quanto concerne l’entrata in vigore delle modifiche e quindi dell’utilizzo della “nuova” struttura della relazione sulla revisione dei conti, si dovranno tenere in considerazione gli esercizi iniziati successivamente alla data del 6 agosto 2016, e dunque il primo utilizzo della relazione nella maggior parte dei casi corrisponde con i bilanci al 31/12/2017.
Relazione sulla revisione dei conti: le nuove sezioni
La relazione sulla revisione dei conti, a seguito delle modifiche del modello prevede una serie di paragrafi che in sintesi dovranno contenere:
- il giudizio del revisore, sezione individuata all’inizio della relazione che, oltre al giudizio, include ad esempio l’identificazione della società, dei documenti che compongono il bilancio, specifica l’esercizio di riferimento, l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio ecc.;
- gli elementi alla base del giudizio: in questo paragrafo sono richiamati i principi di revisione ISA Italia e i canoni di indipendenza dalla società applicati nell’ambito dell’attività di revisione svolta;
le conclusioni circa l’utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione Isa Italia n.570 ; - la responsabilità per il bilancio assente in precedenza, dove si menzionava solo la responsabilità degli amministratori. Ora è richiesto di identificare anche i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria. Nel modello tradizionale di governance, i responsabili per il bilancio corrispondono con il collegio sindacale, e in conseguenza di ciò il Consiglio Nazionale ha previsto la modifica del titolo di tale sezione in “Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio”.
Cambia anche la sezione sulla responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio, venendo ampliata e arricchita rispetto alla precedente, e poi vi è infine la sezione che riguarda la relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari dove vi sarà riportato il giudizio con riferimento alla relazione sulla gestione ai sensi del nuovo articolo 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010 in merito alla coerenza con il bilancio d’esercizio, alla conformità alla legge, e circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.
Relazione sulla revisione dei conti: il giudizio sul bilancio
Le regole applicabili alle revisioni dei bilanci 2017 hanno subito solo variazioni di forma per adeguarsi alle mutate regole di reportistica stabilite nel principio di revisione ISA Italia n. 700.
Relativamente alle tipologie di giudizio sul bilancio, può essere espresso un giudizio senza modifica (in assenza di rilievi), o un giudizio con modifica il quale a sua volta può prevedere tre varianti:
- giudizio con rilievi quando il revisore conclude, avendo acquisito elementi sufficienti e appropriati, che gli errori (singolarmente o nel loro insieme) siano significativi ma non pervasivi per il bilancio, oppure non essendo in grado di acquisire elementi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi;
- giudizio negativo, laddove il revisore concluda che gli errori singolarmente o nel loro insieme siano significativi e pervasivi per il bilancio;
- dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, se il revisore non è in grado di acquisire elementi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e arriva alla conclusione che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.
Se il collegio nella funzione di revisore legale, esprime un giudizio con modifica, le relative sezioni verranno intitolate a seconda del tipo di giudizio “Giudizio con rilievi”, “Giudizio negativo” o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”.
Saranno inoltre rettificati anche gli altri titoli delle altre sezioni, e ovviamente bisognerà descrivere l’aspetto che ha dato origine alla suddetta modifica.
Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi del’art. 2429, comma 2, c.c.
Per la relazione del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. non è prevista una particolare forma, tuttavia ci sono state diverse indicazioni che hanno indirizzato i sindaci nell’ambito delle loro funzioni di controllo.
Un interessante contributo arriva dal documento del CNDCEC sulle norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate, all’interno del quale vi è la norma n. 7.1, che è dedicata alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.
Tra gli elementi da sottolineare vi è la suddivisione della sezione in tre sottosezioni, una sull’attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c., una relativa alle osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio, e una terza relativa alle osservazioni in ordine alla approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 2429 c.c..
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Revisione legale: la relazione unitaria del Collegio Sindacale