Il Gruppo di Studio per il bilancio sociale, associazione scientifica di carattere nazionale, ha pubblicato il documento di ricerca numero 17 all'interno del quale viene analizzata la nuova modalità prevista dalla riforma del terzo settore per il social reporting in contrapposizione con quanto previsto per gli enti commerciali.
La Riforma del Terzo settore ha apportato modifiche su molteplici aspetti relativi al mondo del no profit, obbligando tutti gli attori aventi un ruolo chiave nel settore ad analizzare approfonditamente la disciplina al fine di eviscerarne ogni singolo cavillo.
Uno degli argomenti, forse tra i più dibattuti, è afferente all’aspetto contabile e alle nuove modalità di rendicontazione che il legislatore ha previsto per gli ETS.
Il documento n. 17 redatto dal GBS vuole fornire un’interpretazione dei nuovi schemi imposti dal d.lgs 117/2017 e dei nuovi parametri su cui sarà necessario basarsi al fine di poter redigere il rendiconto sociale per gli ETS, soffermandosi inoltre sulle analogie che esso ha con il reporting previsto per gli enti commerciali.
Riforma del Terzo settore, social reporting: obiettivi e funzioni
Gli enti del terzo settore, svolgono per natura, attività definibili non commerciali, previste dall’art. 5 del d.lgs 117/2017, e definite di “interesse generale” unitamente ad attività richiamate dall’art. 6 del d.lgs 117/2017 "connesse"alle precedenti.
L’attività tipicamente svolta da un’organizzazione no profit viene configurata come “istituzionale”, e beneficia della decommercializzazione da un punto di vista fiscale, grazie alla previsione del legislatore, si permette alle associazioni di svolgere attività che tipicamente sarebbero configurate come commerciali ma se prestate a favore degli associati o per finalità sociali e di pubblico interesse possono essere escluse dalla rilevanza ai fini fiscali.
L’obiettivo fondamentale quindi per un’organizzazione no profit è quello di rendicontare l’attività istituzionale svolta, in ottemperanza al principio di trasparenza oltre che di quelli ad esso connessi come ad esempio il principio di democraticità, ed in modo da permettere agli organi competenti di vigilare sull’attività svolta dall’ente.
La rendicontazione dell’attività degli ETS
Come si legge anche del documento di ricerca numero 17 redatto dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, il codice del terzo settore ha suddiviso gli enti non commerciali in due macro categorie, prevendo per ognuna una specifica modalità di gestione della rendicontazione sia sociale che economica.
Possono essere difatti suddivisi in:
- ETS “piccoli”;
- ETS “non piccoli”;
Tale suddivisione viene effettuata basandosi su quanto è contenuto all’interno dell’ art. 13 comma 2 del CTS, ove il legislatore specifica che “il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa” e sempre all’art. 14 comma 1 “gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte”.
Infine è necessario riprendere quanto previsto dall’art. 14 comma 2 del CTS, in modo da poter delineare un quadro completo, andando quindi a suddividere gli ETS come segue:
- ETS che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 100.000 non hanno l’obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, possono utilizzare da un punto di vista economico il rendiconto per cassa e non hanno l’obbligo di redigere il bilancio sociale;
- ETS che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 ma inferiori a 220.000 hanno l’obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, possono utilizzare da un punto di vista economico il rendiconto per cassa e non hanno l’obbligo di redigere il bilancio sociale;
- ETS che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 ma inferiori a 1.000.000 hanno l’obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ma non hanno l’obbligo di redigere il bilancio sociale;
- ETS che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 hanno l’obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, e hanno l’obbligo di redigere il bilancio sociale.
La rendicontazione sociale ed economica degli ETS svolge il ruolo fondamentale di veicolo di comunicazione verso l’esterno, l’obiettivo ad essa affidato è quello difatti di delineare agli attori economici e sociali che ruotano attorno a tale settore una panoramica dell’attività svolta dall’ente considerato e dell’impatto che essa suscita da un punto di vista economico-sociale sulla comunità interessata.
Il bilancio sociale ed economico di un ets deve quindi rispecchiare la struttura gestionale, organizzativa, economica e sociale dell’ente stesso, fornire una corretta interpretazione dei suoi intenti, degli obiettivi che esso si è prefissato e dell’attività che lo caratterizza e delle modalità da esso attuate al fine di poter raggiungere il fine per cui è stato costituito, in modo chiaro, veritiero, fedele, completo e neutrale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rendicontazione sociale e riforma del terzo settore