Gli ex praticanti che aprono la partita IVA con il regime forfettario potranno fatturare anche prevalentemente nei confronti del dominus dello studio presso il quale hanno effettuato il tirocinio professionale valido per il sostenimento dell'esame di stato per l'esercizio della professione.
Possono accedere al regime forfettario anche i praticanti iscritti ad ordini o collegi professionali: non esiste alcun vincolo che impedisce di fatturare prevalentemente nei confronti del dominus.
La norma è contenuta nella lettera d)-bis, comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014.
I praticanti di studi professionali, dopo l’iscrizione ad ordini o collegi, potranno fatturare anche in via prevalente nei confronti del soggetto presso il quale è stato svolto il periodo di tirocinio obbligatorio per l’accesso alle professioni regolamentate.
Regime forfettario, nessun vincolo per i praticanti
Gli ex praticanti, a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale, potranno avere partita IVA in regime forfettario anche qualora l’attività sia esercitata in via prevalente verso soggetti nei confronti dei quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili.
È con una modifica a quanto previsto dalla lettera d-bis), dall’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, già a sua volta modificata dalla Legge di Bilancio 2019.
Un caso non raro e che anzi rappresenta in molti casi una prosecuzione naturale del rapporto avviato nel corso del periodo di tirocinio obbligatorio per poter poi sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo.
Regime forfettario, vincolo del lavoro dipendente anche ai rapporti di tipo non subordinato?
Aver precisato che il vincolo dei due anni per il lavoro dipendente non si applica ai professionisti ex praticanti potrebbe significare che il divieto introdotto dalla Legge di Bilancio di tre anni fa non sia rivolto soltanto ai rapporti di tipo subordinato, ma anche ad altre fattispecie di tipo para-subordinato come le collaborazioni, molto frequenti nei rapporti tra professionisti e tirocinanti.
Il dubbio è lecito e nasce dal fatto che la modifica normativa al regime forfettario non specifica che è precluso l’accesso al forfettario se l’attività è esercitata prevalentemente verso il datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro di tipo subordinato, ma parla di generici “rapporti di lavoro”.
L’interpretazione che ne emerge è che qualsiasi rapporto di lavoro (anche sotto forma di collaborazione) comporti la necessità di verificare se esistano i requisiti per l’accesso al regime forfettario o meno.
Per il momento, tuttavia, l’orientamento prevalente degli addetti ai lavori è che il rapporto di lavoro di cui parla la norma non possa essere inteso diversamente da rapporto di tipo subordinato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario anche per la prosecuzione dei praticanti