I concetti di controllo e di riconducibilità sono fondamentali per valutare se i titolari di partita IVA in regime forfettario possano svolgere una doppia attività

Le ultime settimane sono state caratterizzate da numerosi controlli fiscali sui contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario, ne abbiamo parlato diffusamente su queste pagine, soprattutto alla luce dei numeri monstre dei controlli medesimi.
Tra i concetti chiave il controllo e la riconducibilità, che possono diventare causa di esclusione dal regime agevolato nel caso in cui il contribuente sia titolare di quote di società.
Per fare luce sugli elementi di esclusione legati al controllo e alla riconducibilità si può utilmente prendere come spunto un datato ma sempre attuale documento di prassi ovvero la risposta all’interpello numero 146/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso pratico è relativo a un ingegnere che svolge una doppia attività:
- libero professionista con codice Ateco 71.12.10 (classificazione precedente a quella 2025);
- socio al 50% e amministratore di una società di consulenza e sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica tradizionale e da fonti rinnovabili con codice Ateco 71.12.20.
Il contribuente specifica che la restante partecipazione del 50% appartiene ad un’altra persona fisica non collegata a lui in alcun modo, se non in ragione del rapporto societario, e ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire il concetto di controllo diretto o indiretto della società.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello sopra richiamata, ha evidenziato che le porte del regime forfettario sono aperte per il primo anno, anche per l’ingegnere.
Ma la doppia attività, così come descritta, dall’anno successivo precluderà la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15%
Regime forfettario e doppia attività: orientarsi tra riconducibilità e controllo
Nel documento si indicano le istruzioni per determinare quando opera la causa ostativa sul controllo delle società, l’esclusione dal regime forfettario si verifica in compresenza di due elementi:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per definire il concetto di controllo bisogna far riferimento all’articolo 2359 del codice civile.
L’Agenzia delle Entrate, riferendosi al caso analizzato, specifica che il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo, ma non fornisce ulteriori dettagli sulla corretta interpretazione dell’articolo 2359, che presenta contorni sfumati per dare una linea di indirizzo univoca.
Per quanto riguarda la riconducibilità il punto di partenza sono i codici ATECO, che nel caso analizzato fanno capo alla stessa sezione e quindi sono collegati.
Non c’è dubbio: in presenza delle condizioni descritte dall’ingegnere, scatta la causa ostativa.
Ma l’Agenzia delle Entrate conclude:
“Tuttavia, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla S.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfettario nel periodo d’imposta 2020”.
Probabilmente negli ultimi anni molte realtà professionali, autonome e imprenditoriali hanno sottovalutato il regime forfettario, considerandolo una sorta di Paese di Bengodi, ma non è così. I controlli fiscali di queste settimane evidenziano come sia necessaria una conoscenza approfondita di tutti gli elementi fondamentali per valutare in modo completo l’accesso, la gestione e il mantenimento del regime agevolato:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario e doppia attività