Quota 100 a rischio sospensione o recupero nel caso di svolgimento di attività di lavoro. La circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019 fornisce importanti chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Quota 100 a rischio sospensione e recupero della pensione già pagata nel caso di percezione contestuale di redditi da lavoro. Le novità sono contenute nella circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019.
È l’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro il punto centrale delle ultime notizie rese note dall’INPS in materia di quota 100, la misura sperimentale di pensionamento anticipato per i lavoratori con almeno 62 anni e 38 anni di contributi.
Per aver diritto alla pensione con quota 100 non è necessario soltanto rispettare il requisito anagrafico e contributivo di cui sopra, ma è altresì necessaria la cessazione dell’attività di lavoro dipendente svolta.
La pensione non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali è previsto un limite di 5.000 euro lordi annui.
Soltanto in tal caso si evita la sospensione o il recupero della pensione già corrisposta dall’INPS.
Quota 100, quando si rischiano sospensione e recupero della pensione. Chiarimenti INPS
Per il conseguimento della pensione anticipata con quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non anche dell’attività di lavoro autonomo.
La pensione, secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 non è cumulabile con i redditi da lavoro, ma non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Parte da qui la circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019 avente ad oggetto importanti chiarimenti su incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini dell’accesso a quota 100.
In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti indicati nella circolare INPS di seguito allegata.
- INPS - circolare n. 117 del 9 agosto 2019
- “Pensione quota 100” ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa
Quota 100 e percezione di redditi da lavoro diversi dalle prestazioni occasionali
Il rischio di vedersi sospesa la pensione o di dover restituire quanto erogato dall’INPS riguarda i contribuenti che, nel periodo compreso tra la data di decorrenza della quota 100 e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia percepiscano redditi da lavoro diversi da quelli per prestazioni occasionali.
L’incumulabilità riguarda soltanto i redditi riconducibili ad attività di lavoro svolta nel medesimo periodo. Non si rischia il venir meno del diritto a quota 100 se, nel periodo sopra indicato, si percepiscono redditi per attività svolte prima della data di decorrenza della pensione anticipata.
Chiarimento importante, questo, sia per i dipendenti ma soprattutto per i lavoratori autonomi che incassano compensi relativi a prestazioni svolte in precedenza.
Al netto di ciò, la circolare INPS n. 117 chiarisce che, ai fini dei redditi da lavoro autonomo che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100, si considerano a titolo esemplificativo i seguenti:
- compensi percepiti per l’esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- diritti di autore;
- brevetti.
Quota 100 e lavoro occasionale senza rischio sospensione fino al limite di 5.000 euro annui
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Ai fini della verifica del superamento del limite di importo che, come conseguenza, porta alla sospensione della pensione quota 100, rileva:
“il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”
Il limite di 5.000 euro non dovrà quindi essere considerato esclusivamente in relazione alle prestazioni occasionali svolte prima della decorrenza della quota 100 e del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, ma in relazione all’interno anno.
Non tutti i redditi sono incompatibili con quota 100
Anche la regola dell’incumulabilità tra quota 100 e redditi da lavoro ha le sue eccezione.
Non rilevano ai fini del divieto di cumulo:
- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
- redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Quota 100 sospesa e recupero pensione per chi ha percepito redditi da lavoro
La percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo - ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale (limite di 5.000 euro) - ha come conseguenza la sospensione del pagamento della pensione spettante nell’anno e nei mesi che precedono il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
I ratei di pensione relativi a tali periodi non saranno pagati dall’INPS o, se già corrisposti, saranno recuperati ai sensi dell’articolo 2033 del Codice Civile.
Nella circolare n. 117 l’INPS fornisce alcuni utili esempi relativi ad un soggetto che matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024.
In tal caso, qualora:
- percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
- percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
- percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.
Bisognerà quindi valutare con attenzione il rispetto delle regole sul divieto di cumulo per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quota 100, quando si rischiano sospensione e recupero della pensione. Chiarimenti INPS