Ecco le istruzioni per la compilazione del Quadro VA della dichiarazione IVA 2023. In questa sezione bisogna indicare le informazioni e i dati relativi all'attività. Il modello va presentato entro la scadenza del prossimo 2 maggio
Nel Quadro VA della dichiarazione IVA 2023 bisogna indicare le informazioni e i dati relativi all’attività.
Il modello va presentato dai titolari di partita IVA tenuti all’adempimento entro la scadenza del 2 maggio 2023, poiché il termine canonico del 30 aprile cade di domenica.
Il Quadro VA della dichiarazione IVA 2023 deve essere redatto seguendo le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Si compone di due sezioni, dati analitici generali e dati riepilogativi relativi a tutte le attività.
Quadro VA dichiarazione IVA 2023: istruzioni compilazione
La dichiarazione IVA 2023 deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate dai titolari di partita IVA obbligati entro la scadenza del 2 maggio 2023.
È possibile scaricare il modello direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure tramite il link di seguito.
I soggetti obbligati devono provvedere a compilare il frontespizio e gli altri Quadri seguendo le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate, scaricabili nella stessa sezione del sito e tramite il link seguente.
In particolare, nel Quadro VA si indicano le informazioni e i dati relativi all’attività. Questo è suddiviso in due sezioni:
- Dati analitici generali;
- Dati riepilogativi relativi a tutte le attività.
La prima sezione contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità, mentre la seconda ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto.
Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo.
Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità separate oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc.
La sezione 2, invece, deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.
Quadro VA dichiarazione IVA 2023: istruzioni compilazione della sezione 1
La sezione 1 del Quadro VA della dichiarazione IVA 2023 è quella che contiene i dati analitici generali.
Nel Rigo VA1 nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli in caso di contabilità separate) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione.
Il dichiarante, inoltre, nel medesimo modulo, deve barrare la casella 2 nelle ipotesi in cui il soggetto trasformato continui un’attività rilevante ai fini dell’IVA.
La casella 3 deve essere esclusivamente barrata dal soggetto dante causa, nel primo modulo qualora presenti più moduli in caso di contabilità separate, per comunicare che ha partecipato nell’anno ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali.
Il campo 4 deve essere compilato indicando il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2022 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.
Il campo 5 deve essere compilato dal soggetto non residente qualora abbia operato in Italia avvalendosi, nello stesso anno, dell’istituto della rappresentanza fiscale e successivamente dell’istituto dell’identificazione diretta o viceversa, indicando la partita IVA relativa all’istituto non più adottato.
Lo stesso campo deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui il passaggio da un istituto all’altro sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.
Nel Rigo VA2 deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.
Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo.
Se nell’ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all’attività prevalente.
Al riguardo si precisa che l’indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l’irrogazione delle sanzioni.
Nel Rigo VA3 la casella deve essere barrata dai curatori e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.
Il Rigo VA4 è riservato alle società di gestione del risparmio di cui al DL n. 351/2001 per l’indicazione, nel modulo relativo all’attività di ciascun fondo gestito, della denominazione nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia al fondo stesso.
Il campo 3 deve essere compilato nell’ipotesi di sostituzione nella gestione del fondo da una società di gestione del risparmio ad un’altra, verificatasi nel corso dell’anno d’imposta, indicando il numero di partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita.
Il Rigo VA5 deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato acquisti ed importazioni di telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione, per i quali l’imposta assolta è stata detratta in misura superiore al 50 per cento.
La compilazione del rigo è prevista anche per i soggetti la cui detrazione effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette.
Nelle colonne 1 e 3 si deve indicare, rispettivamente, il totale imponibile degli acquisti, anche mediante contratti di leasing, ed importazioni di apparecchiature telefoniche e dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell’imposta detratta.
Quadro VA dichiarazione IVA 2023: istruzioni compilazione della sezione 2
La sezione 2 del Quadro VA deve contenere i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Per quanto riguarda le agevolazioni per eventi eccezionali, il Rigo VA10 è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali”.
Il Rigo VA11 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione partecipano a un Gruppo IVA. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.
Il Rigo VA12 è riservato esclusivamente agli enti o società che nell’anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
Nel caso in cui, infatti, la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell’anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell’anno di controllo, l’eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo solo dall’ente o società controllante.
Qualora tale eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell’anno successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell’anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell’anno, essa potrà essere compensata e quindi garantita, negli anni successivi fino a completa estinzione dell’intero credito derivante dal gruppo, previa indicazione dell’importo compensato nel rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno di utilizzo del credito.
Lo stesso rigo deve essere compilato anche nell’ipotesi particolare in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nell’anno 2022 una società controllante con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell’anno, per indicare l’eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell’anno 2022 dalla società incorporante e per la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
Qualora, invece, la procedura di liquidazione di gruppo prosegua fino alla fine dell’anno con contabilità separata, conformemente a quanto precisato con risoluzione n. 363998 del 1986, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’incorporazione, dovrà essere indicato, per la parte compensata e quindi da garantire, nel rigo VA12 della dichiarazione relativa all’anno in cui il credito è stato utilizzato.
Nel Rigo VA12 devono essere indicati:
- l’anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
- l’importo di tale credito che è stato compensato nell’anno 2022 e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
Per quanto riguarda le operazioni effettuate nei confronti di condomìni, il Rigo VA13 deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomìni, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte.
In relazione al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, il Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dalla legge n. 190/2014.
In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.
L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione.
Il Rigo VA15 è riservato alle società che risultino non operative ai sensi della legge n. 724/1994 e alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
- “1” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- “3” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali della legge n. 724 del 1994.
Per le società e gli enti considerati di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
L’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2, campo 1.
Infine, il Rigo VA16 riguarda i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Questo è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID.
In particolare, va indicato:
- in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice alle istruzioni;
- nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID, che abbiano partecipato nel 2022 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa.
Sono queste, dunque, le istruzioni per la compilazione del Quadro VA della dichiarazione IVA 2023.
I titolari di partita IVA obbligati all’adempimento devono inviare il modello entro la scadenza del 2 maggio 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quadro VA dichiarazione IVA 2023: istruzioni per la compilazione