Flat tax incrementale nella dichiarazione dei redditi dei forfettari

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Quadro LM del modello Redditi 2024 dei contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario: la grande novità di quest'anno è la sezione dedicata alla flat tax incrementale

Flat tax incrementale nella dichiarazione dei redditi dei forfettari

Nel modello Redditi 2024 debutta la flat tax incrementale, con il quadro LM ad ospitare la nuova sezione dedicata al regime della tassa piatta incrementale, previsto esclusivamente per il 2023 e che consente di versare un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al 15 per cento.

Ai fini del calcolo si dovrà considerare il reddito incrementale prodotto tenuto conto della differenza tra quanto conseguito nel 2023 rispetto al valore più elevato prodotto nel triennio 2020-2022, decurtando un importo pari al 5 per cento.

Per calcolare la base imponibile per l’applicazione della flat tax incrementale sarà quindi necessario considerare esclusivamente i redditi derivanti dalle attività di lavoro autonomo e d’impresa indicati nei quadri RE, RF, RG, LM, nonché i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli indicati nel quadro RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei predetti redditi.

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Nel quadro LM del modello Redditi 2024 entra la flat tax incrementale

Numerose le novità del modello Redditi 2024 rese note dall’Agenzia delle Entrate e, tra queste, il regime della flat tax incrementale per le partite IVA trova spazio all’interno del quadro LM.

La nuova Sezione II dovrà essere compilata ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito IRPEF, pari al 15 per cento sul una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

L’importo massimo del reddito agevolabile non potrà essere in ogni caso superiore alle soglia di 40.000 euro e, così come espressamente previsto dalla norma introdotta dalla scorsa Manovra, restano esclusi dal regime agevolato i contribuenti che hanno avviato l’attività nel corso del 2023 e coloro che applicano il regime forfettario nel presente anno.

L’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni al modello Redditi 2024, fornisce quindi le indicazioni operative per calcolare l’incremento dei redditi ai fini del confronto rispetto al triennio precedente.

Sarà necessario considerati i soli redditi di lavoro autonomo e d’impresa indicati nei quadri RE, RF, RG, LM, nonché i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli che fruiscono del regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti, indicati nel quadro RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei predetti redditi.

Esclusi dal calcolo i valori positivi e i valori negativi dei redditi:

“ricevuti per trasparenza (ex art. 5 o 116 TUIR) da società di persone o di capitali, salvo che la partecipazione non sia detenuta nell’ambito dell’attività svolta dalla stessa persona fisica (nel qual caso il relativo risultato è ricompreso nei redditi dei predetti quadri reddituali), e/o dei redditi di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) TUIR, imputati all’associato (vedasi Circolare 18/E del 28 giugno 2023).”

Nel rigo LM 12 e LM 13 del modello Redditi 2024 il calcolo del maggior reddito per la flat tax incrementale

L’importo del maggior reddito d’impresa registrato rispetto al triennio precedente dovrà essere indicato nel rigo LM12 e, in particolare, in sede di compilazione del modello Redditi 2024 bisognerà procedere come segue:

  • nelle colonne da 1 a 3, l’importo del reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nei rispettivi anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, facendo concorre integralmente ai predetti redditi l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • nella colonna 4, il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti, incrementato della franchigia del 5 per cento.

Nel rigo LM13, “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023” bisognerà quindi indicare nella colonna 1 l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023 già indicati nei quadri RE, RF, RG e/o RD.

Nel caso in cui il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini del raffronto tra i redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nei vari anni d’imposta e ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla “flat tax incrementale”, la perdita è da ritenersi irrilevante.

Nell’ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale non può eccedere quello dell’anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro.

L’incremento reddituale conseguito dovrà quindi essere inserito nel rigo LM14, tenuto conto della differenza positiva registrata sulla base di quanto inviato nei righi LM13, colonna 1 e LM12, colonna 4.

L’importo del reddito effettivamente agevolabile non potrà superare la soglia di 40.000 euro. La quota eccedente, non soggetta ad imposta sostitutiva, sconterà le regole ordinarie di tassazione IRPEF.

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