Il contratto di affitto è una prova della residenza all’estero

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Quali elementi possono essere utilizzati dal contribuente per dimostrare l'effettiva residenza all'estero in caso di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate?

Il contratto di affitto è una prova della residenza all'estero

Quando si riceve una contestazione dall’Agenzia delle Entrate circa la (presunta) fittizia residenza estera si possono utilizzare diversi elementi per dimostrare che essa sia effettiva

Nel caso, per esempio, di un soggetto trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata, che ottemperi all’onere di provare l’effettiva residenza all’estero producendo una serie di elementi di prova, tra cui il pagamento dei fitti e delle utenze, è dovere del giudice di merito prendere in considerazione tali elementi e chiarire i motivi per cui questi siano o meno idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento ai fini fiscali all’estero.

Al fine di comprendere il tema in oggetto andiamo ad analizzare, come di consueto, alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.

Dichiarazione dei redditi e residenza estera

La vicenda processuale che analizzeremo in questa sede prende le mosse dal ricorso presentato da un famoso ex tennista di origini italiane avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate che gli contestava la mancata dichiarazione di compensi erogati nel 2000 dalla Federazione Italiana Tennis, in quanto il soggetto si dichiarava residente a Montecarlo sin dal 1998.

Sia la CTP che la CTR avevano respinto il ricorso del contribuente.

In particolare i giudici d’appello hanno ritenuto fondato il comportamento dell’amministrazione finanziaria che ha affermato la soggettività fiscale in Italia del ricorrente, non avendo questi dimostrato, nell’anno di riferimento, l’effettiva residenza a Montecarlo, dove si era solo trasferito anagraficamente anni addietro.

Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione d’appello affermando, in primo luogo, che i giudici di merito avevano erroneamente fondato il loro convincimento circa l’effettivo trasferimento della residenza a Montecarlo esclusivamente sul contratto di locazione in Montecarlo, avente effetto soltanto dal dicembre 2000.

Secondo il ricorrente, il giudice d’appello non aveva considerato ulteriori documenti che, a suo parere, risultavano decisivi ai fini dell’attestazione della reale residenza in Montecarlo sin dal 1998, tra cui un contratto di locazione di un immobile monegasco con effetto dal 1° novembre 1998, le ricevute di regolare versamento del canone di locazione e le fatture di utenza elettrica per gli anni 1999 e 2000 nonché il rilascio di una carta di credito avvenuto a giugno 1999 da parte di un istituto monegasco.

Medesimo trattamento aveva subito il contribuente dalla CTP, rea di non aver considerato, oltre agli elementi citati, ulteriori elementi decisivi (ad es. i biglietti aerei) e di aver recepito in maniera acritica la tesi dell’Agenzia delle entrate.

La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La soggettività passiva delle persone fisiche ai fini della tassazione in Italia

Il tema al centro della controversia attiene la soggettività passiva delle persone fisiche, disciplinata principalmente dal disposto di cui all’articolo 2 del TUIR.

La norma sancisce, in primo luogo, che si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o che, pur essendo iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (cd. AIRE) hanno mantenuto nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo considerato, il domicilio o la residenza come definiti dal codice civile.

I citati requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti dimodoché sia sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per poter attrarre la soggettività passiva in Italia.

Il successivo co. 2-bis, introdotto dalla Legge 244 del 2007, stabilisce che si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria, i soggetti che si sono cancellati dall’anagrafe dei residenti e risultano trasferiti in uno Stato rientrante tra quelli a fiscalità privilegiata “black list”, come individuati dal D.M. 4 maggio 1999 tra cui, per quanto di interesse, il Principato di Monaco.

Nel caso di specie, pertanto, era onere dello sportivo dimostrare di avere nel Principato il centro degli interessi di vita ed economico-patrimoniali, secondo la nozione di domicilio o residenza desumibile dall’articolo 43 cod.civ.

A parere della Corte, la commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi su una serie di documenti, potenzialmente decisivi, attraverso cui il soggetto intendeva ottemperare al proprio onere di provare di avere a Montecarlo, e non in Italia, il centro principale dei propri interessi economici e personali.

Tra i numerosi indizi “potenzialmente decisivi”, non valutati adeguatamente dalle commissioni tributarie di entrambi i giudizi, la Corte di Cassazione cita:

  • il contratto di affitto decorrente dal 1998;
  • il pagamento delle utenze che dimostravano l’effettivo utilizzo dell’immobile preso in locazione;
  • i documenti attestanti gli allenamenti presso strutture del Principato;
  • i biglietti di viaggio comprovanti i numerosi spostamenti per il mondo per il normale espletamento della sua attività agonistica e che lo riportavano regolarmente a Montecarlo come base.

In senso opposto, i giudici d’appello hanno ritenuto dirimenti gli indizi utilizzati dall’amministrazione finanziaria per attrarre fiscalmente il soggetto in Italia

senza tuttavia menzionarli, né soppesarne la tenuta dimostrativa in rapporto e bilanciamento con i documenti di segno contrario

Infatti, la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad affermare che l’operato dell’ufficio era legittimo a norma di legge, così come desumibile dalle “controdeduzioni all’appello e in relazione ai concetti di domicilio e residenza di cui all’articolo 43 codice civile”, senza esplicitare in alcun modo, pur riconoscendo la valenza degli opposti elementi dimostrativi addotti dal contribuente, le ragioni di tale convincimento in rapporto alla fattispecie concreta.

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