Regole civilistiche e contabili relative alle perdite di esercizio delle aziende
La rilevazione di una perdita d’esercizio può essere un duro colpo per i portatori di interessi economici delle aziende.
Da un’attenta analisi degli indici di bilancio è possibile definire la natura della perdita, capire cioè se scaturisce dalla gestione operativa, patrimoniale o è legata ad eventi straordinari che hanno caratterizzato la gestione d’impresa.
Perdite d’esercizio: disciplina civilistica
L’art. 2446 (per le S.p.a. e S.a.p.a.) e l’art 2482-bis (per le S.r.l.) del codice civile stabiliscono che, in presenza di una perdita d’esercizio che riduca il capitale sociale di oltre 1/3, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti da adottare.
Gli amministratori, congiuntamente all’organo di controllo della società, hanno l’onere di depositare presso la sede sociale, almeno otto giorni precedenti alla riunione dell’assemblea, un relazione sulla situazione patrimoniale che illustri ai soci le loro osservazioni a riguardo.
L’assemblea dei soci potrà decidere di:
- Rinviare la perdita al nuovo esercizio: in contabilità avremo le seguenti scritture in partita doppia:
- Esercizio X: Perdita esercizi precedenti a Perdita Esercizio Anno X ;
- Esercizio X+1: Utile di Esercizio anno X+1 a Perdita Esercizio precedente.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulterà diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale, l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio x+1 dovrà ridurre il capitale in base alle perdite accertate;
- Coprire la perdita mediante l’utilizzo delle riserve disponibili o attraverso un versamento dei soci. Il principio contabile OIC 28 disciplina quali riserve utilizzare per prima. In contabilità avremo scritture differenti a seconda della modalità di copertura utilizzata:
Esempio: copertura perdita d’esercizio con riserva straordinaria e versamento dei soci:
Riserva Straordinaria
Versamento soci in c/capitale
a Perdita d’esercizio anno X
Caso diverso e più complesso quello descritto dagli articoli 2447 (per S.p.A. o S.a.p.a.) e 2482-ter (per le S.r.l.) del codice civile, che descrivono l’eventualità in cui la perdita d’esercizio di oltre 1/3, riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale.
In questo secondo caso gli amministratori devono senza indugio:
“convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale o stabilire il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o decidere per la trasformazione della società”
Perdite d’esercizio: disciplina fiscale
Per le società di capitali in regime di contabilità ordinaria, il riferimento normativo è l’art. 84 comma 1 del TUIR, il quale stabilisce che le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, senza alcun limite temporale, in misura non superiore all’80% del reddito di ciascun periodo.
La normativa, inoltre, prevede un’agevolazione per le società neo costituite, che potranno scomputare le perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta dai redditi conseguiti nei periodi successivi senza alcun limite né temporale né quantitativo (art. 84 comma 2 del TUIR).
Nel caso coesistano perdite pregresse in parte riferibili ai primi 3 anni di vita e in parte ai successivi, il soggetto IRES ha facoltà (ma non l’obbligo) di scomputare per prima le perdite relative ai primi 3 periodi di imposta e poi le successive (circolare Agenzia delle entrate n. 25/2012).
Perdite d’esercizio: quali differenze tra società di capitali e società di persone?
Nel caso delle società di persone in regime di contabilità ordinaria le perdite conseguite nei primi 3 esercizi dalla costituzione possono essere riportate in diminuzione degli utili futuri senza limite alcun temporale, ricalcando sostanzialmente la disciplina delle società di capitali. Le perdite rilevate nelle annualità successive alla terza invece, potranno essere riportate a nuovo non oltre il quinto esercizio successivo.
Per le società di persone in contabilità semplificata così come per i soggetti esercenti arti e professioni, le perdite d’esercizio non potranno essere riportate a nuovo, ma vengono scomputate dal reddito complessivo nell’esercizio in cui sono realizzate.
Ulteriore distinzione riguarda la natura della società. Cosi come definito dall’articolo 8 comma 1 del TUIR, le perdite prodotte da Società in nome collettivo e Società accomandita semplice, nonché dalle Società semplici e dalle associazioni derivanti dall’esercizio di arti o professioni, sono imputate ai soci/associati in proporzione alla specifica quota di partecipazione agli utili.
Particolare è il caso delle S.a.s: infatti nell’ipotesi in cui le perdite eccedano l’ammontare del capitale sociale, tale eccedenza verrà riparta tra i soli soci accomandatari.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Perdite d’esercizio e gestione delle aziende in passivo