Pensioni scuola 2018: domanda entro il 20 dicembre. Ecco come fare

Alessio Mauro - Pensioni

Pensioni scuola 2018: si potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 20 dicembre 2017. Ecco requisiti e come fare.

Pensioni scuola 2018: domanda entro il 20 dicembre. Ecco come fare

Pensioni scuola 2018: insegnanti, educatori e personale ATA dovranno presentare domanda entro il 20 dicembre 2017.

È questo il contenuto della nota MIUR del 23 novembre 2017 nella quale viene indicato come presentare domanda di dimissioni volontarie per accedere al prepensionamento: la cessazione dal servizio avrà effetto a partire dal 1° settembre 2018.

Si ricorda inoltre che i dirigenti scolastici potranno presentare istanza fino al 28 febbraio 2018.

Di seguito i requisiti, le scadenze e le istruzioni su come presentare domanda di dimissioni volontarie per accedere alla pensione per insegnanti, educatori, personale ATA e dirigenti scolastici.

Pensioni scuola 2018: domanda entro il 20 dicembre. Ecco come fare

La nota del MIUR pubblicata il 23 novembre 2017 fissa al 20 dicembre 2017 la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio per docenti, personale ATA ed educatori.

Entro la stessa scadenza sarà necessario inviare domanda anche di permanenza in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.

Gli effetti delle domande di pensione per il personale della scuola avranno effetto a partire dal 1° settembre 2018 e, per l’accesso al prepensionamento, sarà necessario inoltrare anche istanza all’INPS.

Nel dettaglio, la domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
  • il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
  • le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 dicembre.

Sempre entro la data del 20 dicembre 2017 ovvero del 28 febbraio 2018 per i dirigenti scolastici resta la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Domanda di pensione Inps

Si ricorda che, oltre all’istanza di cessazione dal servizio da inviare entro le scadenze sopra indicate, bisognerà presentare domanda di pensione all’Inps.

Per l’accesso alla pensione da parte del personale della scuola nel 2018 bisognerà inoltrare domanda esclusivamente nelle seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Si tratta delle uniche modalità di invio delle domande di pensione ritenute valide. Le domande presentate in forma diversa non saranno prese in considerazione.

Requisiti pensione 2018 insegnanti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici

Chi può presentare domanda di pensione a partire dal 2018? La nota del MIUR chiarisce quali sono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti; si riporta di seguito la schematizzazione proposta dal sindacato FLC Cgil.

1. Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini dell’accesso al pensionamento:

  • Vecchiaia
    65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
    61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
  • Anzianità
    40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
  • Quota
    60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
    61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
    Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
  • Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243):
    Per le sole donne è possibile il pensionamento con l’opzione per il sistema contributivo.
    Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2018 a condizione che il requisito di età (57 anni) e contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
    Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo.
  • Ape sociale
    A breve saranno fornite specifiche istruzioni per chi ha ottenuto l’acceso all’Ape sociale.

2. Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11

  • Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
    66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018
  • Pensione anticipata
    per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018;
    per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018.

Pensione scuola 2018: nota MIUR 23 novembre 2017:

MIUR - Cessazioni dal servizio personale scuola da settembre 2018
Scarica la circolare MIUR del 23 novembre 2017 con requisiti e regole per le domande di cessazioni dal servizio per il personale della scuola e per l’accesso alla pensione nel 2018

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