Gli arretrati della pensione di invalidità sono soggetti a tassazione separata in base al principio di cassa, qualora corrisposti in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, come a seguito di contenzioso contro l'INPS
Pensione di invalidità, arretrati sottoposti a tassazione separata se corrisposti in ritardo per ragioni indipendenti alla volontà delle parti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10887 del 18 aprile 2019.
Gli arretrati relativi alle pensioni di invalidità corrisposti a seguito di sentenze, leggi, atti amministrativi e tutte le ulteriori ragioni che non dipendono da scelte arbitrarie di una delle parti seguono il principio di cassa e quindi sono tassate nel periodo di erogazione, anche se qualora corrisposte per competenza sarebbero rientrate nel regime di esenzione Irpef (no tax area).
La pronuncia della Corte di Cassazione, destinata a far discutere per l’evidente effetto discriminatorio prodotto nel caso di contenziosi, fissa un principio chiaro e dà ragione all’Agenzia delle Entrate che ha negato la possibilità di rimborso delle ritenute operate dell’INPS in veste di sostituto d’imposta.
Pensione di invalidità, tassazione separata sugli arretrati anche se in no tax area
Ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del TUIR, le pensioni di qualsiasi genere sono considerate redditi da lavoro dipendente.
È da tale assunto che parte la Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 10887 del 18 aprile 2019 ricorda come, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera b) dello stesso Testo unico si applica:
“il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”
Sulle somme percepite come arretrato di una pensione di invalidità si applica tra l’altro il principio di cassa, con la conseguenza che dovrà essere applicata la tassazione prevista nell’anno di pagamento e non in quello di competenza.
Sono queste le motivazioni alla base della sentenza con la quale la Cassazione ha respinto la richiesta di rimborso dell’Irpef trattenuta sugli arretrati della pensione di invalidità corrisposta ad una contribuente che, qualora avesse ricevuto le somme spettanti nel periodo di competenza, avrebbe beneficiato dell’esenzione totale in quanto rientrante nella no tax area (pari a 7.000 euro nei periodi di riferimento, 2005 e 2006).
Per via del contenzioso instaurato con l’INPS in merito al riconoscimento della pensione di invalidità, la contribuente non ha potuto beneficiare dell’esenzione fiscale riconosciuta nel caso di percezione, nel corso dell’anno, di redditi inferiori al minimo (no tax area).
Una negazione di un diritto, dovuta a ragioni che non dipendono dal beneficiario della prestazione, che tuttavia non comporta il venir meno da parte dell’Agenzia delle Entrate del dovere di applicare in maniera puntuale le norme in vigore.
L’effetto penalizzante è tuttavia evidente. Si pensi a quanti sono i casi di contenziosi avviati con l’INPS relativi al riconoscimento della pensione di invalidità; questo, unito alle diverse modifiche normative in materia di imposte, potrebbe avere come effetto quello di produrre uno svantaggio per il contribuente, non di certo attenuato dalle ragioni alla base dell’introduzione del sistema della tassazione separata.
Pensioni arretrate, la tassazione separata non allevia il danno
La Corte di Cassazione, in quello che sembra come un “tentativo di difesa” nei confronti dell’operato dell’Agenzia delle Entrate, richiama ai principi alla base dell’introduzione della tassazione separata.
Per le somme corrisposte in ritardo rispetto alla loro maturazione (si pensi al TFR), avvenuti in corso di periodi d’imposta precedenti a quello in corso, la tassazione separata consente di:
“attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati.”
L’applicazione di un’aliquota Irpef che potrebbe risultare più elevata rispetto a quella vigente nel periodo di competenza, lederebbe il principio della capacità contributiva, tutelato ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione.
Se è genericamente questo l’obiettivo della tassazione separata, non può dirsi soddisfatto alcun vantaggio per la contribuente che ha presentato ricorso contro l’operato dell’Amministrazione Finanziaria.
Come illustrato dettagliatamente nella sentenza, nel caso specifico è stata applicata una trattenuta ai fini Irpef pari al 23% sulle somme corrisposte a titolo di arretrati per la pensione di invalidità; importi che se pagati a tempo debito sarebbero stati, invece, totalmente esenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensione di invalidità: arretrati con tassazione separata per cassa, anche se in no tax area