La Legge di Bilancio 2024 interviene ancora una volta sul tema delle partite IVA fittizie: uno sguardo all'evoluzione della normativa con le ultime novità
Con la Legge di Bilancio 2024 è arrivato un nuovo intervento sul tema “partite IVA fittizie” modificando ancora l’articolo 35 del Dpr 633/72. Di seguito una sintesi delle previsioni restrittive.
La Manovra ha introdotto nuove restrizioni riguardanti l’apertura della partita IVA per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di un’altra partita IVA, estendendo tali effetti anche a coloro che avevano volontariamente comunicato la cessazione dell’attività nei dodici mesi precedenti.
Questo il testo dell’articolo 1 comma 99 della Legge 213/2023:
“All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis 2 è inserito il seguente:
15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis 2 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Partite IVA fittizie: la normativa precedente alle novità della Manovra 2024
L’art. 35, comma 15-bis, del Dpr n. 633/1972 aveva disposto appositi controlli automatizzati e eventuali accessi per verificare la completezza ed esattezza dei dati forniti per l’attribuzione del numero di Partita IVA.
In caso di esito positivo, nel senso che vengano riscontrati elementi di rischio, è prevista l’emanazione di un provvedimento di cessazione della Partita IVA.
La Legge di Bilancio 2023 aveva poi rafforzato la norma introducendo ulteriori controlli al rilascio di nuove partite IVA, mirando a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e lìassenza di rischi.
In caso di cessazione della partita IVA anche secondo i nuovi controlli, il soggetto può sempre richiedere una nuova partita Iva, con la presentazione di una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni.
Oltre a ciò è stata introdotta anche una sanzione di 3.000 euro in caso di provvedimenti di cessazione.
Partite IVA fittizie: come cambia la normativa con le novità della Manovra 2024
Con l’introduzione del nuovo comma 15 bis.3 dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, la Legge di Bilancio 2024 stabilisce che gli stessi effetti si applicano anche se il contribuente, del quale erano stati accertati i presupposti per la chiusura della partita IVA, l’aveva chiusa volontariamente prima della notifica del provvedimento, nei dodici mesi precedenti alla domanda di apertura di una nuova partita IVA e pertanto anche in questo caso è richiesta una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni, accompagnata dal pagamento della sanzione di 3.000 euro.
Resta fermo che i soggetti accertati non possono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti di qualsiasi tipo, come peraltro già previsto per la cessazione d’ufficio secondo il comma 15 bis dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partite IVA fittizie: le novità della Manovra 2024