Partite IVA, istruzioni sulla comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero

Rosy D’Elia - Comunicazioni IVA e spesometro

Tutto pronto per le comunicazioni trimestrali che le partite IVA stabilite in Italia e ammesse al regime di franchigia transfrontaliero devono inviare all'Agenzia delle Entrate

Partite IVA, istruzioni sulla comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero

Il nuovo regime transfrontaliero per le piccole imprese che prevede semplificazioni per le partite IVA che operano in più Stati è in vigore dal 1° gennaio 2025. Tra le novità rientra la comunicazione trimestrale che i soggetti passivi stabiliti in Italia e ammessi al regime di franchigia in altri stati UE devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Deve essere scattata una fotografia delle cessioni e prestazioni effettuate ogni tre mesi: i dati devono essere inoltrati tramite il modello approvato il 28 marzo entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre.

Partite IVA e comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero: pronto il modello

A partire da quest’anno con la direttiva UE 2020/285, recepita con il Decreto legislativo n. 180 del 2024, sono stati semplificati gli obblighi fiscali per le piccole imprese che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea.

Le novità adottate nel contesto europeo permettono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA per i soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea;
  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;
  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro.

In questo nuovo sistema lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta e, tra le novità operative, le partite IVA interessate sono tenute a inviare una comunicazione trimestrale.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi al regime transnazionale di franchigia in altri Stati UE per ogni trimestre devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e in ogni altro Stato membro, compresi i Paesi diversi da quelli di esenzione.

L’adempimento, da rispettare entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, deve essere rispettato anche se non ci sono state delle operazioni nel periodo interessato.

Se si va oltre la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, è necessario trasmettere lo stesso modello entro 15 giorni lavorativi dalla data del superamento.

Partite IVA, istruzioni sulla comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero

Utilizzando il modello dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione IVA trimestrale deve essere inviata in via telematica direttamente o tramite intermediari e deve riportare tutti i dati riassunti in tabella.

Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia IVADati da indicare
Periodo di riferimento Anno e trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce la Comunicazione
Numero di identificazione EX Indicare il numero di identificazione EX del soggetto passivo costituito dalla partita IVA preceduta dal prefisso IT e seguita dal suffisso EX (prestampati nel modello)
Codice attività Codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche
Dichiarante Da compilare solo nel caso in cui chi sottoscrive la comunicazione sia un soggetto diverso dal soggetto passivo cui si riferisce la Comunicazione
Codice fiscale Codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione
Quadro A Devono essere indicate le operazioni effettuate nel territorio dello Stato e quelle effettuate in altri Stati membri dell’UE
Agenzia delle Entrate - Modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia
Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 28 marzo 2025

Una volta inoltrate le informazioni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o, eventualmente, lo scarto a seguito dei controlli sui dati.

In caso di errori è possibile correggere le informazioni con un nuovo invio entro tre anni dal termine ordinario.

“In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.”

Si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2025.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 28 marzo 2025
Regime transfrontaliero di franchigia: approvazione del modello di comunicazione trimestrale

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network