Partita IVA inattiva, chiusura d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 3 dicembre 2019 si rivolge ai soggetti che tra il 2016 ed il 2018 non hanno presentato dichiarazione dei redditi o dichiarazione IVA.
Partita IVA inattiva, parte la chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate: è il provvedimento del 3 dicembre 2019 a fissare i dettagli.
I titolari di partita IVA destinatari del provvedimento di chiusura d’ufficio saranno coloro che, nei tre anni precedenti, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA.
È stato il decreto legge n. 193/2016, con l’articolo 7-quater, ad affidare all’Agenzia delle Entrate il compito di individuare le partite IVA inattive che non hanno presentato dichiarazione di cessazione della propria attività.
Lo stesso decreto, al comma 45, ha eliminato la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Le annualità prese in esame dall’Agenzia delle Entrate saranno il 2016, 2017 e 2018 ed i titolari di partita IVA saranno avvisati della chiusura mediante raccomandata A\R. Si avranno 60 giorni di tempo a disposizione per segnalare eventuali errori o fatti non conosciuti all’Agenzia delle Entrate.
Partita IVA inattiva: l’Agenzia delle Entrate avvia la chiusura d’ufficio
È il provvedimento del 3 dicembre 2019 ad illustrare criteri e modalità di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 35, comma 15-quinquies del DPR n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate procederà alla chiusura d’ufficio delle partite IVA che, in base ai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professioni, nei tre anni precedenti.
Sarà la mancata presentazione della dichiarazione IVA o della dichiarazione dei redditi la spia utile per individuare i soggetti inattivi. Come già chiarito, saranno prese in considerazione le annualità 2016, 2017 e 2018.
Insieme alla chiusura della partita IVA inattiva, l’Agenzia delle Entrate procederà alla contestuale estinzione del codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non risulti operativa l’attività del soggetto.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 3 dicembre 2019
- Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
Chiusura partita IVA inattiva, 60 giorni di tempo per chiarire
Il contribuente avrà 60 giorni per opporsi alla chiusura d’ufficio della partita IVA. Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, a ciascun soggetti individuato sarà inviata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A\R).
Sarà dalla data di ricezione della comunicazione che decorreranno i 60 giorni di tempo per il contribuente che ravvisi errori o elementi non considerati dall’Agenzia delle Entrate. Per fornire chiarimenti sarà possibile recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Parimenti, per i soggetti diversi dalle persone fisiche che non ritengano corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, sarà possibile rivolgersi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiederne la riattivazione.
Saranno gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato argomenti e documenti presentati dal contribuente, a scegliere se archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.
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