La Cassazione, ponendosi in contrasto con il Ministero del Lavoro, stabilisce un diverso riferimento temporale per la quantificazione dell'omesso versamento delle ritenute INPS. Ecco cosa ha deciso.
Secondo l’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016 in caso di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali può applicarsi la sanzione penale o amministrativa, in base all’ammontare stesso dell’omissione.
Quando l’omesso versamento delle ritenute previdenziali è superiore a 10 mila euro annui, si concretizza l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.
Quando l’importo del mancato versamento delle ritenute previdenziali invece non supera i 10 mila euro, l’inadempimento è depenalizzato e punito con la sanzione amministrativa da 10 a 50mila euro.
Ben può accadere quindi che la sanzione amministrativa sia superiore al valore dei versamenti previdenziali omessi.
In entrambi i casi il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La determinazione dell’omesso versamento delle ritenute all’Inps deve essere quindi calcolata su base annua.
Omesso versamento ritenute INPS: qual è la base annua di riferimento?
L’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016 precisa che, per l’applicazione della sanzione amministrativa o penale in caso di omesso versamento delle ritenute Inps, occorre quantificare il valore esatto del mancato pagamento su base annua.
A tal proposito, con lettera circolare 9099 del 03/05/2016, il Ministero del Lavoro, d’intesa con l’Inps, ha precisato che il periodo da prendere in considerazione è quello che va dal 16 gennaio al 16 dicembre.
Secondo il Ministero, dunque, il calcolo dell’omesso versamento delle ritenute Inps deve tener conto, come parametro temporale, delle date di versamento e non quelle del periodo competente di contribuzione.
In altre parole, considerato che i versamenti contributivi di dicembre devono essere effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso in un anno si terrà conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio, relativi al mese precedente, al 16 dicembre, relativi al mese di novembre.
Questo parametro è stato preferito all’anno civile ossia il periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre perchè permette di individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
Omesso versamento ritenute Inps: la Cassazione
Con ordinanza 39882/2017 la Cassazione ha ribaltato questa indicazione ministeriale.
Affermano i giudici che il superamento del limite dei 10.000 euro, strettamente collegato al periodo temporale dell’anno, rappresenta l’elemento caratterizzante del disvalore di offensività e costituisce il momento consumativo del reato.
Questo vuol dire che il reato si perfeziona nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato dalla mensilità di gennaio dell’anno di riferimento, supera la soglia dei 10.000 euro.
Di conseguenza le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno fino al mese finale di dicembre non aprono un nuovo periodo e dunque non possono dar luogo, in caso di un ulteriore superamento, ad un nuovo reato.
Si tratta dunque di una fattispecie, al pari dell’usura e della corruzione, a progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nello stesso anno, rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata.
La cessazione coincide dunque con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità ossia il 16 gennaio dell’anno successivo.
La consumazione avviene dunque, secondo una triplice diversa alternativa, quando il valore di 10.000 per mancato pagamento delle ritenute Inps avvenga con un’unica omissione a partire dal mese di gennaio o con più omissioni riferite al medesimo anno o anche quando sia stato omesso solo il versamento di dicembre, alla data del 16 gennaio successivo.
Al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite dei 10.000 previsto si deve tener conto di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, incluse quelle eventualmente prescritte.
La Cassazione, facendo riferimento alla competenza contributiva, prende in riferimento un periodo più lungo ponendosi in contrasto con quanto affermato dal Ministero il quale, ai fini dell’esatta quantificazione dell’omesso versamento, ha indicato il parametro temporale nel periodo che intercorre dal 16 gennaio al 16 dicembre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Omesso versamento ritenute INPS: per la Cassazione il calcolo va per competenza