La cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado compromette la sua capacità processuale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 12307 del 23 giugno 2020.
Nel processo tributario, l’estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento, e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale della stessa.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 12307/2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 12307 del 23 giugno 2020
- Nullo l’avviso di accertamento notificato alla società estinta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 12307 del 23 giugno 2020.
La sentenza – Il caso attiene ad un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società, quando la contribuente era già stata cancellata dal registro delle imprese.
La CTR, dopo aver respinto l’appello dell’ufficio, annullava in toto l’atto impositivo perché lo stesso era stato notificato a un soggetto inesistente e, per l’effetto, condannava l’amministrazione finanziaria al rimborso delle spese a favore della cancellata Società contribuente.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, peraltro, nei confronti del solo ex socio e ultimo legale rappresentante della cancellata Società.
L’Ufficio rimproverava alla CTR di aver erroneamente annullato in toto l’avviso, senza tenere in considerazione il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado.
La Corte di cassazione ha rigettato in via definitiva il ricorso e annullato l’atto impositivo.
In merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato principio per cui “nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore”.
Da qui, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, il collegio di legittimità ha sancito che la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione dovesse essere annullata senza rinvio.
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