Niente esterometro per le prestazioni sanitarie ai non residenti: come per la fattura elettronica, vige un divieto assoluto anche per le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Le informazioni da inviare ai due sistemi, infatti, sono assimilabili. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 327 del 1° agosto 2019.

Niente esterometro per le prestazioni sanitarie ai non residenti: per la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere vige un divieto assoluto, come per la fattura elettronica. La totale esclusione del settore sanitario dal campo di applicazione dei nuovi obblighi, introdotti a gennaio 2019, deriva dall’esigenza di tutelare la privacy dei cittadini, italiani e stranieri. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 327 del 1° agosto 2019.
Lo spunto per tornare sull’argomento, dopo mesi di botta e risposta con il Garante per la privacy, arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una società che svolge esami di laboratorio e diagnostica per immagine.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 327 del 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – prestazioni sanitarie verso soggetti non residenti – divieto di invio dei dati all’esterometro.
Niente esterometro per le prestazioni sanitarie ai non residenti
Chi si rivolge all’amministrazione è consapevole delle regole della fattura elettronica che si applicano al settore della sanità: come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, vige il divieto di emettere in formato elettronico i documenti che contengono dati sanitari.
Ma sorge una domanda per quanto riguarda le prestazioni rese a pazienti non residenti in Italia: rientrano tra le operazioni per cui è necessario inviare una comunicazione al Fisco, e quindi adempiere all’obbligo dell’esterometro?
Con la risposta all’interpello numero 327 del 1° agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate spazza via ogni dubbio: l’invio dei dati non deve essere effettuato, in linea con le regole che si applicano per la fatturazione elettronica.
Nel testo si legge:
“La necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018, ha quale naturale conseguenza il divieto all’invio dei citati dati anche nell’ambito dell’esterometro.
Nel caso prospettato, dunque, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI né vanno comunicate tramite esterometro”.
Niente esterometro e fattura elettronica per le prestazioni sanitarie: la regola vale per residenti e non
Nei mesi che hanno preceduto l’introduzione della fattura elettronica, tra l’Agenzia delle Entrate e l’Autorità Garante per la privacy c’è stato un botta e risposta serrato sui dati sanitari.
Dopo una linea iniziale più morbida, si è arrivati a una esclusione netta degli operatori sanitari dal sistema della fatturazione elettronica:
“L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha previsto che i soggetti «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».”
Sulla disposizione, poi, è stato necessario intervenire ancora eliminando totalmente i dati sanitari dal campo di applicazione dell’obbligo introdotto a partire dal 2019:
“L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»”.
La premessa che l’Agenzia delle Entrate inserisce nella risposta all’interpello numero 327 del 1° agosto 2019 è necessaria e pertinente: il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, infatti, si estende anche all’esterometro, dal momento che le informazioni da comunicare sono assimilabili a quelle comunicate con la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
In conclusione, che sia residente in Italia o all’estero, i dati di chi richiede la prestazione sanitaria vanno tutelati, e quindi esclusi dalla fatturazione elettronica e dagli adempimenti collegati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Niente esterometro per le prestazioni sanitarie ai non residenti