La richiesta dell'anticipo del TFR deve essere presentata al datore di lavoro compilando un apposito modulo. Di seguito un fac-simile e le regole su quando può essere richiesto e sull'importo concesso.
L’anticipo del TFR può essere richiesto dal lavoratore dipendente del settore pubblico o privato consegnando al datore di lavoro un modulo compilato con i propri dati anagrafici e indicando la motivazione della richiesta d’anticipo del trattamento di fine rapporto.
Il modulo per richiedere l’anticipo del TFR dovrà indicare anche alcune informazioni fondamentali sul rapporto di lavoro che lega il lavoratore con l’azienda in cui è depositato il proprio trattamento di fine rapporto: è importante stabilire la data di assunzione perché il TFR può essere anticipato soltanto ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni presso l’azienda.
La richiesta di anticipo del TFR può essere fatta soltanto in alcuni casi e, in linea generale, quando il lavoratore deve sostenere spese di natura straordinaria: acquistare la prima casa (per sé o per i figli), affrontare spese mediche importanti e via discorrendo.
I motivi della richiesta di anticipazione del TFR dovrà essere indicata nel modulo da consegnare al datore di lavoro. Di seguito un fac-simile da compilare e la sintesi delle regole su quando può essere richiesto e anche quando può essere negato.
TFR, modulo richiesta anticipo
- Modulo richiesta anticipo TFR
- Ecco un fac-simile di modulo per richiedere l’anticipo del TFR da compilare e consegnare al proprio datore di lavoro
Il modulo per richiedere l’anticipo del TFR deve essere compilato dal lavoratore in ogni sua parte, indicando i propri dati anagrafici e la data a partire dalla quale si è instaurato il rapporto di lavoro.
Si tratta di un dato importante poiché secondo quanto previsto dalla legge 297/82 l’anticipo del TFR può essere richiesto e concesso soltanto dai lavoratori che hanno maturato almeno 8 anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
Inoltre, tra le informazioni da inserire - come si può notare scaricando il modulo editabile richiesta anticipo TFR - c’è il motivo per il quale si richiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto e la percentuale che, in ogni caso, non potrà mai superare il 70% della somma accantonata in azienda.
Di norma il TFR viene liquidato al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. La legge prevede tuttavia specifiche situazioni in cui si può richiedere l’anticipo. Ecco quali sono nello specifico.
Anticipo TFR, quando può essere richiesto?
A stabilire i casi in cui può essere richiesto l’anticipo del TFR è la legge n. 297/1982 in cui si stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad ottenere una percentuale, indicata nel modulo da consegnare al datore di lavoro, nei casi di necessità per:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- spese sostenute in caso di congedo facoltativo per maternità, retribuite dall’Inps per il 30% della retribuzione ordinaria;
- spese per congedi di formazione extralavorativa o per formazione continua.
La legge fissa inoltre l’importo massimo che può essere richiesto come anticipo del TFR che in ogni caso non potrà essere superiore al 70% della somma accantonata in azienda e potrà essere richiesto soltanto una volta in tutto il corso del rapporto di lavoro.
Anticipo TFR, quando può essere negato dal datore di lavoro
Accanto al diritto del lavoratore di richiedere l’anticipo del TFR c’è anche la possibilità per il datore di lavoro di negarlo. Non si tratta di una scelta arbitraria ma di una disposizione di legge introdotta anche al fine di tutelare l’azienda.
L’azienda può rispondere negativamente alla richiesta del lavoratore quando, pur nel rispetto di tutti i requisiti necessari, il numero dei lavoratori titolari del diritto a percepirlo e che hanno presentato il modulo di richiesta anticipo TFR nel corso dell’anno sia superiore al 10% e del 4% complessivo, ovvero calcolando anche i lavoratori assunti da meno anni.
Questa regola, tuttavia, viene meno nelle aziende con meno di 25 dipendenti: secondo la sentenza della Cassazione n. 2749/1992 nelle aziende più piccole non è da calcolare il limite del 4% in quanto il limite del 4% previsto dalla normativa porterebbe ad un totale di aventi diritto all’anticipo del TFR minore dell’1%.
I lettori interessati ad approfondire possono consultare la guida su tutte le regole sul calcolo del TFR netto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR, modulo richiesta anticipo