Il nuovo processo di comunicazione dei dati dei sostituti di imposta ha preso il via dallo scorso 6 febbraio con diversi interrogativi e con gli studi tagliati fuori per l’indisponibilità dei necessari adeguamenti da parte delle software house
![Riforma modello 770 in stand by](local/cache-vignettes/L568xH300/arton18464-5631a.png?1739224092)
Dallo scorso 3 febbraio è operativa la riforma del modello 770 per i piccoli contribuenti - quelli che occupano fino a 5 dipendenti - dando così finalmente seguito alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo numero 1/2024.
Tali modifiche, sono formalmente operative a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025 dei contribuenti che:
- al 31 dicembre 2024 avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque;
- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
Nuovo modello 770: novità solo per i compensi di lavoro autonomo e dipendente
Una prima annotazione che mi sovviene leggendo questo riassunto è che, facendo espresso riferimento ai compensi, la norma esclude dal novero dei possibili fruitori le società che distribuiscono dividendi, quindi un interessante numero di contribuenti che gravita nei nostri studi, ma vi sono un altro paio di punti da sottolineare della norma contenuti nel comma 3 dell’articolo 16.
Questo il primo passaggio:
“In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d’imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti…”
L’Agenzia delle Entrate ha ed avrà anche più in là negli anni di durata del periodo sperimentale la possibilità di aumentare il numero dei dipendenti assunti dal contribuente e questo consentirà di ampliare gradualmente la platea dei potenziali fruitori.
L’altro punto che desta qualche perplessità, a mio parere, è l’ultimo periodo dello stesso comma 3:
“…L’adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata”
Su questo punto il provvedimento non aggiunge altro se non ribadire il medesimo concetto al punto 4.2 delle Disposizioni Finali:
“I sostituti d’imposta che non si avvalgono delle disposizioni di cui al presente provvedimento sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’intero anno di riferimento.
La presentazione della suddetta dichiarazione equivale alla scelta di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente provvedimento ”
Una disposizione che può essere foriera di sanzioni su aspetti di comunicazione “formale” dei dati, proprio quello a cui il D. lgs 1/2024, del quale rammento qui il titolo: “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, voleva in qualche maniera ridurre.
Almeno questo era ed è uno degli obiettivi della Riforma Fiscale in divenire.
Si pensi ai soggetti sostituti di imposta per compensi di lavoro autonomo erogati, solitamente gestiti dal proprio consulente fiscale, e nel contempo sostituti di imposta per i redditi di lavoro erogati ai dipendenti, gestito spesso non all’interno dello stesso studio dal proprio consulente del lavoro.
Da una prima lettura questo comporterà necessariamente per entrambi i professionisti l’obbligo di conformarsi nella scelta non potendo il contribuente applicare la semplificazione solo per una parte della comunicazione, sempre che venga confermata questa mia interpretazione.
Altro punto interrogativo riguarda quanto riportato al punto 3.1 della Circolare:
“L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati di cui al punto 2 sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate…”
Non voglio pensare che non possa aderire al nuovo meccanismo chi, come nel caso di un potenziale fruitore (cliente dello studio), abbia già presentato in via telematica il modello F24 di versamento con addebito in data 3 febbraio, causalmente coincidente con la data di pubblicazione del documento di prassi in commento, comunque in conformità a quanto comma 4 dell’articolo 16 del D. lgs. 1/2024:
“4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate …”
Le software house in stand by
Questi ed altri punti, sia di natura interpretativa ma anche di effettiva praticabilità tecnica del nuovo processo di comunicazione mensile contestuale al versamento, sembra stiano inducendo le principali software house a non dare via all’aggiornamento delle suite contabili, in attesa che l’Agenzia delle Entrate chiarisca i punti essenziali del provvedimento, per poter consentire loro un effettivo avvio dei test funzionali che attestino la “stabilità” delle soluzioni software, prima di procedere alla implementazione del nuovi processi di contabilizzazione e comunicazione nei gestionali in uso negli studi.
Una semplificazione che sostituisce un adempimento annuale con (potenzialmente) 13 comunicazioni nuove e senza l’ausilio di strumenti informatici adeguati.
Il che vuol dire tagliare fuori tutta quella nutrita fetta di contribuenti che si avvale della consulenza degli studi professionali per l’espletamento di dette funzioni, con le conseguenze che potete immaginare sulle adesioni, almeno per questo primo anno di applicazione, ancorché sperimentale.
Certo questa vicenda, come altre in passato, anche recente, evidenzia le difficoltà di avvio di un qualsiasi processo innovativo che, un confronto preventivo tra le parti interessate (addetti ai lavori, enti ministeriali, software house) avrebbero certo ridotto, se non azzerato.
Consentendo così di raggiungere più velocemente l’obiettivo prefissato dal Legislatore fiscale a beneficio di contribuenti ed operatori professionali.
Insomma una semplificazione che, per come gestita in questa prima fase, viene purtroppo percepita come una complicazione dalla maggior parte degli addetti ai lavori (e probabilmente anche dai contribuenti titolari di partita IVA in generale).
Sarà anche questa una occasione persa?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma modello 770 in stand by