Con il messaggio n. 3748 dell'11 novembre 2024 l'INPS chiarisce quando è possibile applicare il massimale contributivo in caso di reimpiego o prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il pensionamento
Quando si applica il massimale contributivo in caso di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto lavorativo successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico?
A chiarirlo è stata l’INPS con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024.
In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire se, nei casi sopracitati, la data di prima iscrizione alla forma pensionistica obbligatoria risulti valida ai fini dell’applicazione del massimale contributivo annuo, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.
Ricordiamo che il massimale contributivo è l’importo limite, rivalutato di anno in anno, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.
Massimale contributivo pensionati: cosa accade in caso di reimpiego
L’INPS, con il messaggio n. 3748 pubblicato sul proprio sito, ha fornito chiarimenti riguardo il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il conseguimento della pensione.
Il Ministero del Lavoro ha indicato che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie è un elemento fondamentale per l’applicabilità del massimale contributivo.
Come previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale contributivo si applica:
- ai lavoratori che hanno iniziato rapporti di lavoro contribuendo alla previdenza obbligatoria INPS dal 1° gennaio 1996;
- ai lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo.
L’INPS, con il messaggio sopracitato, chiarisce quindi che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie determina l’applicabilità del massimale contributivo.
Viene inoltre ribadito che la data del 1° gennaio 1996 è valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.
Ciò significa che al lavoratore iscritto a forme pensionistiche obbligatorie prima del 1° gennaio 1996 non si applica il massimale contributivo anche se questi è soggetto a reimpiego o prosecuzione del rapporto di lavoro.
“Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento”.
Chiarisce, infine, l’INPS.
- Messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024
- Scarica qui il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024
Massimale contributivo 2024: a quanto ammonta
Come ricordato sopra, il massimale contributivo viene rivalutato ogni anno. Per l’anno 2024 esso ammonta a 119.650,00 euro, così come stabilito dalla circolare INPS n. 21 del 25 gennaio 2024.
Si specifica che l’importo del massimale contributivo è calcolato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
Inoltre, dal 10 aprile 2024 l’INPS ha reso possibile l’accesso al servizio “PRISMA” , il quale agevola i datori di lavoro nella ricerca delle informazioni relative alla presenza o meno di contribuzione nei periodi precedenti il 1° gennaio 1996 per uno specifico lavoratore, in modo da procedere alla corretta applicazione del massimale contributivo.
Attualmente, PRISMA è disponibile solo per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS, tuttavia si conta di rendere prossimamente il servizio fruibile anche a tutti i datori di lavoro con dipendenti, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Massimale contributivo pensionati: cosa accade in caso di reimpiego