In seguito alla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, l'INAIL ha rinviato anche i termini per accedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale. I lavoratori fragili, esposti a maggiori rischi in caso di contagio da Covid 19, potranno sottoporsi a visite mediche per valutare l'idoneità a lavorare, e la necessità di assumere soluzioni più cautelative per la tutela della salute.
Con un avviso datato 27 dicembre 2021, l’INAIL comunica di aver prorogato i termini per accedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale, conformemente all’estensione dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022.
I lavoratori fragili, in considerazione dei più alti rischi correlati al contagio del Covid 19, potranno sottoporsi alla visita del medico del lavoro per valutare l’idoneità o meno a svolgere le proprie mansioni, e la necessità, da parte del datore di lavoro, di adottare misure cautelative più stringenti.
La sorveglianza eccezionale è stata predisposta sia per i lavoratori pubblici sia per i privati.
Anche le aziende che non hanno l’obbligo di nominare un medico che effettui sorveglianza sanitaria ordinaria possono rivolgersi all’INAIL per avvalersi delle prestazioni di un suo medico del lavoro.
Tutele più ampie, per tutto il perdurare dello stato d’emergenza, per i lavoratori fragili che con il Covid 19 corrono rischi più alti.
Lavoratori fragili e stato d’emergenza: quali sono i lavoratori che possono accedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale
Il servizio online INAIL per prenotare una visita medica per valutare lo stato di salute dei lavoratori fragili resta operativo.
In conseguenza alla proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022, si sono infatti dilatati anche i termini per accedere alla sorveglianza sanitaria eccezionale.
Le visite mediche vengono effettuate dal medico del lavoro delle aziende, o da quello INAIL competente territorialmente, sui lavoratori e sulle lavoratrici fragili, per valutare l’idoneità al lavoro, in considerazione della condizione di fragilità, che potrebbe aggravarsi nel caso di contagio da Covid 19.
Le visite sono predisposte sia per il settore pubblico sia per il privato.
L’articolo 83 del decreto legge 34/2020, che istituisce e disciplina la sorveglianza sanitaria eccezionale, definisce fragili “i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”
A questa definizione si aggiunge quella fornita dalla Circolare n. 13 del 4 settembre 2020 dei Ministeri della Salute e del Lavoro, che rintracciano la fragilità “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.
Lavoratori fragili e stato d’emergenza: le aziende possono rivolgersi ai medici di lavoro dell’INAIL
Le aziende che non sono tenute a nominare un medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria ordinaria possono rivolgersi all’INAIL, che provvederà ad erogare il servizio attraverso i propri medici. Il datore di lavoro può in ogni caso nominarne uno per la durata dello stato d’emergenza.
La richiesta può essere effettuata anche da parte di un delegato del datore di lavoro; l’INAIL ha predisposto l’apposito modulo Mod. 06 SSE delega nella sezione “Moduli e modelli”, e disponibile qui di seguito.
- Modulo delega del datore di lavoro per richiesta sorveglianza sanitaria eccezionale
- Visita medica per “Sorveglianza sanitaria eccezionale” ex articolo 83, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Giunta la richiesta, l’Istituto individua il medico del lavoro della sede territorialmente più vicina al lavoratore, che effettua la visita al domicilio del lavoratore.
Se il medico riterrà i lavoratori fragili idonei allo svolgimento del lavoro, nonostante siano maggiormente esposti al rischio, fornirà indicazioni sull’adozione, da parte dell’azienda, di soluzioni più cautelative per la tutela della loro salute.
L’inidoneità temporanea al lavoro, invece, sarà riservata solo alle situazioni che non permettono l’adozione di sistemi alternativi per salvaguardare la salute del lavoratore o della lavoratrice.
Al riguardo, l’articolo 83 del predetto decreto stabilisce che l’inidoneità temporanea del dipendente non costituisce causa di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro.
Se la visita è effettuata attraverso l’INAIL, l’azienda riceve la comunicazione d’emissione della fattura, esente da IVA, per pagare la prestazione.
La tariffa dovuta all’INAIL per la singola prestazione è pari a 50,85 euro, come stabilito dal decreto interministeriale 23 luglio 2020.
Di seguito la circolare INAIL n. 44 dell’11 dicembre 2020 con le istruzioni operative sulla sorveglianza eccezionale, cui l’Istituto rimanda.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori fragili e stato d’emergenza: sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 marzo 2022