Novità per le imprese nella Legge di Bilancio 2021: le perdite che le società di capitali hanno realizzato nell'esercizio 2020 potranno essere coperte con l'approvazione del bilancio 2025. Questo dispone il comma 266, articolo 1, del testo approvato alla Camera il 27 dicembre, che proroga per 5 anni la sospensione degli effetti delle perdite subite dalle società di capitali nel corso di quest’ultimo anno prevista dal Decreto Liquidità.
Novità per le imprese in crisi nel testo della Legge di Bilancio 2021 votato alla Camera domenica 27 dicembre 2020.
Fino all’approvazione del bilancio del quinto esercizio 2025 non opera la causa di scioglimento per perdite di S.r.l., S.p.A e cooperative, con la possibilità del beneficio estesa anche alle società con esercizio a cavallo d’anno.
La novità - introdotta mediante emendamento - è contenuta al comma 266, articolo 1, del testo della Legge di Bilancio 2021, che integra e sostituisce l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) che originariamente prevedeva:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. all’art. 6 del dl n. 23/2020”.
In buona sostanza questa norma sospendeva gli effetti delle perdite fino al 31 dicembre 2020 e prevedeva che le società dovessero essere ricapitalizzate (soggette ad aumento di capitale attraverso l’accrescimento delle risorse a propria disposizione) o sciolte dal 1° gennaio 2021, senza specificare entro quale termine.
La nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 così modificata, da una parte proroga la sospensione degli effetti citati, dall’altra, offre un quadro più completo e organico della disciplina emergenziale.
Legge di Bilancio 2021: le società di capitali in crisi non si sciolgono fino al 2025. Novità e modifiche al Decreto Liquidità
Nel contesto di crisi economica in cui stanno versando le imprese italiane in questo periodo, l’emendamento alla Legge di Bilancio rubricato “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale” che riformula l’art. 6 del Decreto Liquidità dovrebbe offrire un po’ di sollievo alle società in perdita.
In particolare, la norma emendata prevede:
- L’ampliamento del periodo di sospensione dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” con riferimento alle perdite che si sono realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi, per gli esercizi coincidenti con l’anno solare anche con riferimento a quelle maturate nell’intero esercizio 2020.
- L’estensione del beneficio anche alle società che si trovano con l’esercizio “a cavallo”, ad esempio, 1° luglio 2020/30 giugno 2021, le quali possono usufruire della sospensione anche per le eventuali perdite maturate nella prima parte del 2021.
- L’individuazione del termine entro il quale le società dovranno essere ricapitalizzate, sia per le perdite superiori ad un terzo del capitale, ma comunque non al di sotto del minimo legale (art. 2446 cod. civ. per le S.p.A.., 2482-bis cod. civ. per le S.r.l.), sia per quelle superiori ad un terzo che hanno portato il capitale al di sotto del minimo legale (2447 cod. civ. per le S.p.A. o 2482-ter cod. civ. per le S.r.l.).
Difatti la sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione si prolungherà fino all’esercizio 2025 e, più precisamente, sino all’assemblea che approva bilancio 2025.
Pertanto, in questo periodo di tempo, alla lettera della norma, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale prevista dall’art. 2484 per S.p.A. e S.r.l. e dall’art. 2545-duedecies per le cooperative.
Gli oneri per beneficiare dell’agevolazione: la nota integrativa
All’interno della modifica apportata alla norma, si rintraccia, poi, l’integrazione relativa all’obbligo di informativa in nota integrativa.
In particolare, l’emendamento approvato prevede quanto segue:
“Si chiarisce che le perdite di cui ai già menzionati commi devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (nuovo comma 4)”.
Ebbene, il comma 4 del riformulato art. 6, impone che le perdite oggetto di sospensione dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” devono essere obbligatoriamente indicate in modo distinto nella nota integrativa all’interno di particolari prospetti.
La ratio della regola è evidente: solo in questo modo risulta possibile tenerle distinte da eventuali perdite future che, se venissero registrate nell’arco del prossimo quinquennio, non possono assolutamente godere del beneficio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legge di Bilancio 2021: le imprese in crisi non si sciolgono fino al 2025