Imposta di bollo virtuale, può essere pagata sia per l’istanza sia per la nota di iscrizione al PRA

Domenico Catalano - Imposte

Il bollo virtuale può essere pagato sia per l'istanza che per la nota di iscrizione al PRA

Imposta di bollo virtuale, può essere pagata sia per l'istanza sia per la nota di iscrizione al PRA

Imposta di bollo virtuale, l’imposta può essere versata sia per quella da corrispondere per l’istanza, sia per la relativa nota di iscrizione al PRA.

Nel caso in cui l’istanza di iscrizione e di immatricolazione di un veicolo non siano predisposte in forma cumulata, ma predisposta su un modello a parte, è necessario corrispondere l’imposta di bollo per entrambe le istanze presentate.

L’imposta può essere assolta anche in modo virtuale, seguendo le istruzioni riepilogate dall’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo virtuale, può essere pagata sia per l’istanza sia per la nota di iscrizione al PRA

L’[imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale sia per l’istanza sia per la nota di iscrizione al PRA, Pubblico Registro Automobilistico.

Su questo tema si segnala un utile documento di prassi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 326/2021.

Nel fornire chiarimenti al caso presentato dall’istante, acquirente di un veicolo che intende procedere all’iscrizione al PRA mediante l’apposita istanza, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

In base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1- bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze telematiche inviate agli enti pubblici per l’iscrizione in registri con la finalità di emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati sono soggette all’imposta di bollo.

L’importo da corrispondere in maniera forfettaria è di 16 euro, a prescindere dalla dimensione del documento.

In tale categoria di atti rientrano quelli oggetto dell’interpello, presentato dall’istante.

Ad ulteriore chiarimento l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 140 del 2005, che prevede quanto segue:

“Nella diversa ipotesi in cui l’istanza dell’acquirente venga redatta separatamente dalla nota di iscrizione - utilizzando non il modello NP2, ma un apposito modulo denominato «Istanza dell’acquirente ai fini della prima iscrizione al P.R.A.» predisposto dall’ (XX)-l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del1972, deve essere assolta sia per l’istanza che per la nota di iscrizione.”

Tale caso è proprio quello in cui si trova l’istante, che non ha redatto l’istanza unificata in forma cumulativa.

Imposta di bollo virtuale, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Rispondendo al caso preso in esame, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che le istanze soggette all’imposta di bollo rientrano tra gli atti e documenti per i quali si può provvedere al pagamento in modo virtuale.

Tale possibilità è prevista dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642, su richiesta degli interessati.

L’Agenzia delle Entrate riepiloga inoltre le istruzioni da seguire per assolvere l’imposta in modo virtuale.

Nel documento di prassi viene infatti chiarito quanto segue:

“A tal fine l’istante deve presentare istanza alla competente Direzione Provinciale delle Entrate per integrare l’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale già rilasciata (XYZ del ../../....) avendo cura di indicare il numero presuntivo delle istanze dell’acquirente presentate su modulo a parte e soggette all’imposta di bollo di cui all’articolo 3, comma 1- bis, della Tariffa, che potranno essere ricevute durante l’anno.”

L’imposta di bollo deve quindi essere corrisposta per entrambe le istanze e, su richiesta degli interessati, può essere versata in modo virtuale.

Per farlo si dovrà seguire quanto indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

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