Fondo perduto perequativo e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato: in caso di superamento importo ridotto

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Fondo perduto perequativo e limiti Aiuti di Stato: il modello d'istanza riporta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indicare tutti i dati utili per la verifica delle soglie da rispettare. In caso di superamento, l'importo dei ristori che è possibile ricevere si riduce. Tutte le istruzioni da seguire.

Fondo perduto perequativo e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato: in caso di superamento importo ridotto

Per accedere al fondo perduto perequativo è necessario rispettare i limiti degli Aiuti di Stato fissati dalla normativa.

Nel modello d’istanza da inoltrare all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 28 dicembre, infatti, le partite IVA sono tenute a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornendo tutti i dati utili a verificare il rispetto o il superamento delle soglie.

In quest’ultimo caso, se la cifra massima viene superata a causa dell’ultima tranche di aiuti richiesti è possibile comunque ricevere i ristori, ma con un importo ridotto.

Fondo perduto perequativo tra gli Aiuti di Stato: il rispetto dei limiti

Il contributo a fondo perduto perequativo è classificabile tra gli Aiuti di Stato previsti alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, il cosiddetto Temporary Framework che stabilisce limiti e condizioni da rispettare.

La macchina organizzativa per l’erogazione degli importi ha preso il via infatti solo dopo l’approvazione della misura del DL Sostegni bis da parte della Commissione Europea, che è arrivata lo scorso 10 novembre. Dopo due giorni il ministro Daniele Franco ha firmato il decreto attuativo, chiarendo più nel dettaglio i requisiti per l’accesso e il metodo di calcolo degli aiuti previsti, mentre il 29 novembre l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura delle domande.

Le partite IVA fino a 10 milioni di euro che hanno registrato un calo pari ad almeno il 30 per cento nel confronto tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello del 2019 possono richiedere il contributo a fondo perduto perequativo, fino a un massimo di 150.000 euro, entro la scadenza del 28 dicembre. La misura è stata definita dall’UE necessaria, adeguata, e proporzionata per “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.

Ma per i beneficiari resta comunque necessario rispettare i limiti degli Aiuti di Stato così come modificati dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021.

Nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza si legge:

“Il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo Sostegni-bis perequativo solo qualora il massimale relativo agli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1 non sia superato.

Tramite il modello, infatti, l’aspirante beneficiario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve indicare gli elementi che seguono:

  • il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano;
  • il rispetto o il superamento dei limiti massimi;
  • l’elenco degli aiuti ricevuti (quadro A);
  • i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B);
  • i dati relativi alla fruizione di aiuti aventi ad oggetto l’IMU (quadro C).
Agenzia delle Entrate - Modello d’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo
Modello d’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo

Fondo perduto perequativo e calcolo degli Aiuti di Stato: limiti e requisiti

Vale la pena, a questo, punto riepilogare limiti e requisiti per l’accesso agli Aiuti di Stato sia previsti dalla sezione 3.1 che 3.12 del Quadro Temporaneo.

Aiuti di importo limitato - Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19
Tipologia di impresaImportoPeriodo
Impresa unica 800.000 euro Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
1.800.000 euro Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura 120.000 euro Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
270.000 euro Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 100.000 euro Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
225.000 euro Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti - Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19
Tipologia di impresaImportoPeriodo
Impresa unica 3.000.000 di euro Dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
10.000.000 di euro Dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

In linea generale, per gli Aiuti di importo limitato è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • l’impresa non deve risultare già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa deve essere di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non deve aver ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, deve aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non deve essere più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti;
  • il soggetto non deve rientrare tra gli intermediari finanziari e società di partecipazione.

A questi requisiti per gli Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti, sezione 3.12, se ne aggiungono altri:

  • gli aiuti richiesti e ottenuti coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo e non possono essere cumulati con gli aiuti per gli stessi costi ammissibili;
  • si è verificato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, sempre compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;
  • l’intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90 per cento dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti
  • l’aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali;
  • gli aiuti ricevuti per la sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Fondo perduto perequativo, la verifica del superamento degli Aiuti di Stato

Per verificare l’eventuale superamento del limite massimo di Aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, al 27 gennaio 2021 e alla data di presentazione dell’istanza, gli aspiranti beneficiari devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti per ciascuna sezione, considerando le date di concessione di ogni misura agevolativa rilevante.

Nella guida dedicata al fondo perduto perequativo, l’Agenzia delle Entrate specifica:

Se il richiedente fa parte di impresa unica, nel quadro A deve indicare i soli aiuti di Stato da lui percepiti, mentre ai fini della verifica di non superamento dei limiti massimi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework deve conteggiare gli aiuti di Stato ottenuti da tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

Agenzia delle Entrate - Il contributo a fondo perduto perequativo - La guida
La guida dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto perequativo

Se l’importo del contributo a fondo perduto richiesto, determina un superamento del massimale introdotto a partire dal 28 gennaio 2021 per quanto riguarda la sezione 3.1 è possibile comunque richiedere le somme previste dal Decreto Sostegni bis, ma in misura ridotta.

Le partite IVA che si trovano in questa situazione devono compilare la sezione “Minor importo richiesto”.

È possibile, quindi, presentare la domanda di accesso al fondo perduto perequativo ma richiedendo solo l’importo che consente di non superare il limite degli Aiuti di Stato.

Diverso ancora, poi, è il caso delle partite IVA che hanno superato con gli aiuti già ricevuti il limite massimo previsto per la sezione 3.1 dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e/o i limiti massimi previsti per la sezione 3.12.

In questo caso è necessario compilare l’apposita sezione.

La guida che illustra le modalità di accesso al fondo perduto perequativo, su questo ultimo punto, mette in guardia:

“Il contribuente deve attestare sull’istanza di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente
ricevuti.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato”.

Tutte le indicazioni da seguire nelle istruzioni per la corretta compilazione della dichiarazione di atto notorio che riguarda gli Aiuti di Stato inserita nel modello d’istanza del contributo a fondo perduto perequativo.

Agenzia delle Entrate - Modello d’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo, istruzioni per la compilazione
Le istruzioni per la compilazione del modello d’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo

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