Proroga del pagamento della rata del finanziamento agevolato alle imprese ed ai professionisti vittime di mancati pagamenti in scadenza il prossimo 30 novembre. Ecco come fare domanda e una panoramica generale su questo tipo di agevolazioni finanziarie.
Comunicato stampa ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE): le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati destinati alle vittime dei mancati pagamenti, possono chiedere, la sospensione fino al 31 gennaio 2021 del pagamento della rata del finanziamento in scadenza al 30 novembre 2020.
Ecco quanto si legge sul sito istituzionale del MISE:
“Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, è prevista la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del DM 17 ottobre 2016 in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono chiedere, ai sensi del citato articolo 56 del D.L. n. 18/2020 ed in virtù della proroga di cui all’articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), la sospensione fino al 31 gennaio 2021 del pagamento della rata del finanziamento in scadenza al 30 novembre 2020, ottenendo una dilazione del piano di rimborso.
Pertanto, tutte le rate successive al 30 novembre 2020 saranno conseguentemente dilazionate (dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 e così via).
Detta istanza dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già usufruito della proroga al 30 settembre 2020 (ex previgente articolo 56 del D.L. n. 18/2000) delle rate di rimborso dei finanziamenti scadenti prima di tale data, qualora intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 31 gennaio 2021. Di conseguenza, tutte le rate successive al 30 settembre 2020 saranno dilazionate (dal 30 marzo 2021 al 31 luglio 2021 e così via).
L’impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell’articolo 56 del Decreto Cura Italia.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura informatica di cui alla circolare direttoriale 7 agosto 2019 n. 312471 e s.m.i., collegandosi al portale “Attuazione DGIAI” (https://attuazionedgiai.mise.gov.it) accessibile dall’apposita pagina del sito internet del Ministero dello sviluppo economico “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti”, nella sezione dedicata alle attività successive alla presentazione delle domande.
Il Ministero procederà, nei termini procedurali di cui al DM 17 ottobre 2016, a trasmettere alle imprese che abbiano fatto richiesta di sospensione il provvedimento di variazione del decreto di concessione contenente, tra l’altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate.
Si specifica che, nella determinazione del nuovo piano di ammortamento in conseguenza della moratoria, dovrà essere garantito il rispetto dell’aiuto massimo concedibile nell’ambito del regime d’aiuti applicabile a ciascun finanziamento”
Per ottenere la sospensione della rata sarà necessario compilare ed inviare il modulo disponibile nel box sottostante e nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Modulo per la sospensione della rata in scadenza il prossimo 30 novembre
- L’impresa che intende richiedere la sospensione della rata relativa ai finanziamenti agevolati per le vittime di mancati pagamenti e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell’articolo 56 del Decreto Cura Italia.
Finanziamenti per imprese vittime di mancati pagamenti: di cosa si tratta?
Il Fondo per il credito alle PMI e ai professionisti vittime di mancati pagamenti è dotato di 30 milioni di euro di cui 24.999.056,00 attualmente disponibili (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico).
Il fondo è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2016.
Il Fondo finanzia a tasso zero, fino a 500.000 euro e fino a dieci anni piccole e medie imprese (secondo la definizione e classificazione dimensionale stabilita dalla normativa europea) e professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.
Soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che, tra l’altro:
- risultino parti offese in un procedimento penale - avviato in data precedente la presentazione della domanda - avente per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati dei delitti, commessi nell’ambito dell’attività d’impresa, di cui agli articoli:
- 629 del codice penale (estorsione);
- 640 del codice penale (truffa);
- 641 del codice penale (insolvenza fraudolenta);
- 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);
- 216 della legge fallimentare (bancarotta fraudolenta);
- 217 della legge fallimentare (bancarotta semplice);
- 218 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito);
- 223 della legge fallimentare (fatti di bancarotta fraudolenta);
- 224 della legge fallimentare (fatti di bancarotta semplice);
- 225 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito).
- si trovino in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte dei debitori imputati (crediti non incassati nei confronti dei debitori imputati pari almeno al 20% del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile);
- presentino sufficienti capacità di rimborso del finanziamento agevolato.
I finanziamenti agevolati gestiti dal MISE hanno le seguenti caratteristiche:
- sono a tasso zero;
- sono di importo non superiore ai crediti del soggetto beneficiario nei confronti dei debitori imputati, documentati nell’ambito del procedimento penale, e comunque non superiore a euro 500.000;
- sono di durata compresa tra i tre e i dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- sono concessi nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga per i finanziamenti agevolati a vittime di mancati pagamenti