Fatture elettroniche ricevute a gennaio 2020 ma datate dicembre 2019: come funziona la detraibilità IVA e la deducibilità del costo?
A cavallo d’anno, tra i mesi di dicembre e gennaio, capita spesso di ricevere tardivamente le fatture dai propri fornitori: ciò comporta necessariamente maggiore attenzione per evitare errori nel corretto trattamento della detrazione IVA e della deducibilità del costo.
Le regole fiscali per la corretta registrazione delle fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 ma datate dicembre 2019 sono sempre le stesse, non essendo rilevante il fatto che rispetto allo scorso anno la fattura sia elettronica invece che cartacea.
Anzi, in questo senso, la fattura elettronica rappresenta uno strumento che consente di essere più “ordinati” rispetto al passato: tutti i documenti sono già nell’hub digitale delle aziende destinato alla ricezione delle fatture elettroniche medesime.
Fatture ricevute a gennaio 2020 ma con data dicembre 2019: detrazione IVA e deduzione costo. La distinzione tra regime contabile ordinario e semplificato
Partiamo da un presupposto fondamentale: le regole per la deduzione del costo sono diverse a seconda che il contribuente considerato operi in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria.
Nel caso dei titolari di partita IVA in regime di contabilità ordinaria, il costo della fattura datata dicembre 2019 ma ricevuta a gennaio 2020 sarà deducibile per competenza ovvero nel 2019. Di conseguenza, la fattura dovrà essere registrata con il conto di patrimonio “fatture da ricevere”, mentre il costo andrà imputato nel 2019 mediante un giroconto contabile al 31/12. Ovviamente è possibile anche che vi sia l’eccezione per la quale la fattura 2019 abbia un oggetto di competenza 2020, ma è un caso abbastanza raro.
Nel caso dei titolari di partita IVA in regime di contabilità semplificata, invece, il costo della fattura datata dicembre 2019 ma ricevuta a gennaio 2020 sarà deducibile nel 2020, non operando per questa categoria di soggetti il criterio della competenza.
Fatture ricevute a gennaio 2020 ma con data dicembre 2019: la detrazione IVA a seconda del momento della ricezione ed i riflessi sulla dichiarazione IVA
In ordine alla detrazione IVA occorre partire dal presupposto che il momento in cui detrarre l’imposta sul valore aggiunto è individuato esplicitamente dall’articolo 6 del d.p.r. 633/1972 ovvero:
- consegna o spedizione per la vendita di beni;
- pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi.
Per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti tenuto a norma dell’articolo 23 le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Fatta questa premessa, per la detrazione dell’IVA occorre procedere come da tabella seguente:
Data fattura | Data ricezione | Data registrazione | Momento in cui si puo’ detrarre l’IVA |
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Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Liquidazione di dicembre 2019 |
Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Gennaio 2020 | Dentro la dichiarazione IVA 2020 previa annotazione in apposito sezionale del registro acquisti |
Dicembre 2019 | Gennaio 2020 | Gennaio 2020 | Liquidazione IVA gennaio 2020 |
Dicembre 2019 | Gennaio 2020 | Dopo il 30 aprile 2020 | Dentro la dichiarazione IVA 2020 previa presentazione della dichiarazione integrativa |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA e deduzione costo per le fatture ricevute nel 2020 ma datate 2019