Fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, quattro chiarimenti nella risposta all'interpello n. 436 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 28 ottobre 2019. Al centro il meccanismo dello split payment, la compilazione delle fatture ed il calcolo dell'IVA.
Fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, in un unico interpello quattro nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, dallo split payment fino al calcolo dell’IVA.
Nella risposta all’interpello n. 436 del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili dettagli operativi sulla gestione della fatturazione elettronica per le prestazioni effettuate nei confronti della PA.
Sono quattro i quesiti posti dall’istante, una Pubblica Amministrazione, che si riportano di seguito:
- se nel caso in cui, successivamente all’emissione della fattura, si verifica una riduzione dell’imponibile, a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore ha l’obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA);
- se le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull’imponibile esposto in fattura;
- se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell’istante;
- se in esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull’aliquota IVA applicata dal cedente/prestatore, rimettendo tale verifica agli organi dell’Amministrazione finanziaria nelle competenti sedi.
Analizziamo per punti i diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 436 del 28 ottobre 2019
- Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti sulla fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione
Fattura elettronica PA: split payment senza emissione di nota di variazione per il cessionario\committente
Per la fatturazione delle operazioni relativi a servizi resi verso la Pubblica Amministrazione si applica il meccanismo dello split payment che, in deroga alle regole ordinarie, prevede che l’IVA venga versata direttamente all’Erario anziché al cedente o prestatore.
Il corrispettivo indicato nelle fatture in split payment viene quindi pagato al netto dell’IVA. Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 436 in relazione al primo quesito posto dall’istante, lo split payment (a differenza del reverse charge) non incide nella fase di applicazione dell’imposta ma solo in quella della riscossione.
Il fornitore resta quindi il debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico, ed il cessionario o committente destinatario di una fattura in split payment, non può operare variazioni in diminuzione.
Ciò inibisce la possibilità per la PA di emettere note di variazione ai fini IVA.
Tuttavia, richiamando a quanto chiarito con la risoluzione n. 75/E del 5 marzo 2002, in relazione al principio dell’esigibilità differita, la Pubblica Amministrazione, responsabile del pagamento dell’imposta, verserà l’IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
Fattura elettronica PA: base imponibile per il calcolo IVA al lordo delle penalità sul corrispettivo
Eventuali penalità applicate dalla PA al cedente o prestatore nel caso di inadempienze non incidono sul calcolo dell’IVA dovuta, che dovrà essere versata prendendo come riferimento l’importo del corrispettivo indicato in fattura.
L’Agenzia delle Entrate, riguardo al secondo quesito, richiama all’articolo 15 del decreto IVA, il quale elenca una serie di somme o importi che,
“pur essendo addebitati alla controparte, non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o per la prestazione del servizio cui si riferiscono e, pertanto, vengono considerati esclusi dalla base imponibile.”
Si tratta ad esempio delle somme addebitate ai clienti come interessi moratori, penalità, ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell’esecuzione di obblighi contrattuali.
Il comma 2 dell’articolo 15 prevede che le
“le somme addebitate al cedente/prestatore da parte dell’acquirente o committente a causa di ritardi o di penalità nell’esecuzione del contratto (ad esempio penalità per ritardata esecuzione di un’opera) non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta inalterato.”
In considerazione di ciò, nel caso di decurtazione del pagamento per effetto di penalità addebitate al fornitore, l’IVA dovrà essere calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità stessa.
Fattura elettronica PA senza CIG da integrare
In merito al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 436 chiarisce che, sebbene ai fini fiscali non sia obbligatorio, l’inserimento del codice CIG in fattura è obbligatorio ai fini del pagamento del corrispettivo indicato dalla stessa.
L’eventuale mancato inserimento nella fattura elettronica, o l’inserimento di un codice errato, potrà essere sanato successivamente, mediante l’invio di un nuovo documento integrativo di quello originario.
L’indicazione del Codice identificativo di gara, pur non rientrando tra i dati da indicare in fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, è previsto come obbligatorio dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il successivo comma 3 vieta infatti il pagamento delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni qualora siano prive dei codici CIG e CUP.
Fattura elettronica PA, verifica sulla corretta aliquota IVA. Responsabilità in solido con il cedente\prestatore
L’ultimo quesito posto dalla Pubblica Amministrazione istante riguarda i controlli sulla corretta aliquota IVA applicata dal cedente\prestatore in fattura.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina dello split payment lascia in capo al cedente o prestatore la qualifica di debitore dell’IVA e, quindi, la responsabilità sul corretto versamento della stessa e sull’applicazione dell’aliquota corretta.
Tuttavia, al cessionario o committente è affidato il compito di controllo e vigilanza sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:
“Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione (...).”
Una solidarietà sul corretto versamento IVA che non salva nemmeno le pubbliche amministrazioni, anche se appare abbastanza difficile che lo Stato, nel caso di violazioni, si spinga a sanzionare se stesso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica PA, quattro chiarimenti delle Entrate: dallo split payment al calcolo IVA