L'INPS nel messaggio n. 1712 del 20 aprile 2022 annuncia la proroga dei termini per il versamento delle somma rimanenti dall'esonero dei contributi per imprese agricole e lavoratori autonomi. La nuova scadenza è fissata al 6 maggio 2022. L'esonero è riconosciuto appieno per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi, la scadenza per il versamento delle somme non incluse nello sgravio, inizialmente prevista per il 27 aprile, è stata prorogata al 6 maggio 2022.
A fornire i chiarimenti è il messaggio dell’INPS n. 1712 del 20 aprile 2022.
L’esonero è riconosciuto appieno per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
Le istruzioni contenute nel precedente messaggio INPS n. 1480 sono confermate.
Esonero contributi INPS imprese agricole: proroga al 6 maggio 2022 per i pagamenti dovuti
Il messaggio dell’INPS n. 1712 del 20 aprile 2022 fornisce chiarimenti in merito alla proroga per il versamento delle somme rimanenti dall’esonero dei contributi INPS. Il 6 maggio 2022 è il nuovo termine di scadenza per il pagamento.
L’esonero contributivo è disposto a favore delle aziende di diverse filiere:
- agricoltura;
- pesca;
- acquacoltura;
- aziende che producono vino e birra.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali interessa i mesi novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, per i datori di lavoro agricoli, lo sgravio riferito ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da versare relativo alle competenze del quarto trimestre 2020, mentre quello riferito al mese di gennaio 2021 riduce l’importo da versare per le competenze del primo trimestre 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura, lo sgravio contributivo riferito ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da pagare per la terza e/o quarta rata dell’emissione 2020; quello riferito a gennaio 2021 riduce l’importo da versare per la prima rata dell’emissione 2021.
Il messaggio dell’INPS n. 1480 del 1 aprile 2022 aveva comunicato alle aziende interessate la scadenza per i versamenti dovuti per i contributi esclusi dall’esonero fissandola al 27 aprile.
Gli intermediari delle aziende agricole, però, hanno presentato all’Istituto le difficoltà all’adempimento in quanto ricade proprio in occasione delle festività pasquali e del giorno della Liberazione.
L’INPS tenendo conto delle richieste degli interessati ha comunicato la proroga del termine di scadenza, che dal 27 aprile passa al 6 maggio 2022.
Esonero contributi INPS imprese agricole, modalità di rateizzazione dei pagamenti dovuti
L’esonero contributivo per queste specifiche categorie è stato stabilito dal Decreto ristori e modificato dal Decreto sostegni.
L’INPS ha poi fornite le istruzioni operative sulla misura nella circolare n. 131 del 2021 e con il messaggio n. 1480 del 2022 in cui specifica il termine per il versamento.
I contenuti del messaggio n. 1480, spiega l’Istituto, sono confermati e fino al 6 maggio le somme rimanenti non devono essere richieste con l’invito a regolarizzare. Inoltre, il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato utilizzando la codeline originaria inviata per il pagamento di ciascuna rata.
L’INPS, infine, illustra il procedimento per la rateizzazione del pagamento:
“qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l’invito a regolarizzare - dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022 - la domanda, fatta salva l’espressa volontà del contribuente di effettuare tale pagamento in unica soluzione, dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l’esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede in tema di concessione della rateazione.”
Nel caso in cui invece, alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda effettuare i versamenti a rate ma abbia già in corso una rateizzazione principale, potrà accedere ad una nuova rateizzazione pagando integralmente le rate già concordate e ancora dovute. In alternativa, il contribuente potrà richiedere che il versamento delle somme rimanenti possa essere integrato nella rateizzazione principale .
- INPS - Messaggio numero 1712 del 20 aprile 2022
- Differimento al 6 maggio 2022 dei termini di pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
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