Esonero contributi imprese agricole e autonomi, dall'INPS le istruzioni per fare domanda per novembre e dicembre 2020 e per la mensilità di gennaio 2021. Nella circolare n. 131 dell'8 settembre tutte le indicazioni per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi anche con riguardo alla proroga delle scadenze dei versamenti per il periodo coperto.
Esonero contributi INPS per le imprese agricole e i lavoratori autonomi, arrivano le istruzioni per presentare la domanda di sgravio per novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, in attesa che sia disponibile la procedura.
Con la circolare numero 131 dell’8 settembre 2021 l’INPS fornisce ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi le indicazioni per accedere al beneficio concesso rispettivamente dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori bis per gli ultimi due mesi del 2020 e, poi, esteso a gennaio 2021 dal Decreto Sostegni.
L’istituto, inoltre, ricorda che è prevista una proroga delle scadenze per i versamenti in relazione ai periodi coperti dal beneficio.
Un differimento legato all’attesa che venga aperta la procedura per fare domanda di esonero contributo agricoli e che sia data comunicazione dell’importo autorizzato.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: le istruzioni per fare domanda
Arrivano le istruzioni per fare domanda e ottenere l’esonero sui contributi agricoli concesso alle aziende e ai lavoratori appartenenti al settore dell’agroalimentare per contrastare gli effetti della pandemia.
I datori di lavoro, secondo quanto riportato nella circolare dell’8 settembre, dovranno presentare la domanda di esonero contributi utilizzando l’apposito modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Lo stesso modulo, ma per i lavoratori autonomi, sarà disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” - “Invio comunicazione”.
L’Istituto precisa che comunicherà la messa a disposizione dei moduli con apposito messaggio. La scadenza per l’inoltro della domanda sarà di 30 giorni dalla pubblicazione di tale avviso.
Dopo la scadenza, poi, verrà comunicato l’importo concesso, una notizia che arriverà via PEC alle aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” ai lavoratori autonomi agricoli.
Entro 30 giorni da questa comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.
Ecco perché, fino a quel momento, i versamenti relativi a novembre e dicembre dell’anno passato e quelli di gennaio di quest’anno sono congelati.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: soggetti beneficiari e come si applica
L’esonero straordinario dei contributi a cui si riferisce il documento di prassi è quello riconosciuto alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, incluse le imprese produttrici di vino e birra.
I codici ATECO dei potenziali beneficiari sono raccolti nell’allegato numero 1 al documento di prassi che si riporta qui di seguito.
Lo sgravio è applicato nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria riferito al periodo coperto.
Sia per lavoratori autonomi che per datori di lavoro non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Per quanto riguarda, invece, la sola contribuzione dovuta dai datori di lavoro, le limitazioni sono maggiori.
Per esempio, non rientrano nel beneficio le ritenute previdenziali e assistenziali sulla retribuzione, né il contributo, quando dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.
L’esonero, poi, non si applica in via generale a tutte quelle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e a quelle disposte con scopi solidaristici destinate alle Gestioni previdenziali di riferimento.
Infine, si ricorda, che per i lavoratori autonomi agricoli, quali coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri, lo sgravio è applicato nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta in ciascun mese coperto (novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021).
E, ancora, per i lavoratori autonomi a cui spetta la contribuzione previdenziale e assistenziale in misura ridotta, lo sconto è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta.
Esonero contributi agricoli, il differimento delle scadenze dei versamenti
Già tramite precedenti documenti di prassi l’INPS aveva reso noto il rinvio delle scadenze dei versamenti in attesa della definizione della procedura di esonero per aziende e lavoratori autonomi della filiera agroalimentare e della pesca.
“(....) è stato comunicato il differimento delle scadenze dei versamenti per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero stesso che afferisce alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021”.
Ha ribadito l’INPS nella circolare dell’8 settembre.
In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini relativi ai seguenti versamenti:
- delle somme relative al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021;
- delle somme relative al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021.
Ugualmente, per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.
Infine, per i lavoratori autonomi in agricoltura, sono prorogati i termini relativi ai seguenti versamenti:
- delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020 con originaria scadenza 16 gennaio 2021;
- delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al testo integrale della circolare numero 131.
- INPS - circolare numero 131 dell’8 settembre 2021
- Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 e dei lavoratori autonomi agricoli dal versamento della contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato, da ultimo, dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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