L’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per passaggio generazionale di quote societarie spetta a patto che con il trasferimento si verifichi l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società
Il beneficio dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni in caso di passaggio generazionale di quote societarie spetta a condizione che il trasferimento consenta agli aventi causa l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società e che quest’ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a mantenere il controllo.
A nulla rileva la presenza di una comunione ereditaria di azioni, perché la norma non distingue il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta per il controllo della società.
Questo è quanto hanno affermato i giudici della Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18732 del 9 luglio 2024.
Esenzione nel caso di passaggio generazionale: la vicenda processuale
La controversia attiene al ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Ufficio finanziario aveva negato l’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’art. 3 comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990.
I contribuenti proponevano ricorso, accolto in entrambi i gradi di giudizio. In particolare, a parere della CTR, l’esenzione prevista dalla norma era spettante, in base alla ratio dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990, che è quella di far beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni quando, per effetto del trasferimento delle quote sociali, sia "acquisito o integrato" il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ.
L’integrazione del controllo può, conseguentemente, avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali, che sommate a quelle trasferite conferiscono il controllo della società.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione del citato art 3 del Testo Unico successioni e donazioni, respinto tuttavia anche in sede di legittimità.
In tema di imposta sulle donazioni, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD per i patti di famiglia, aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società e a condizione che quest’ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l’esercizio dell’attività.
Di conseguenza, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell’assemblea ordinaria, essendo così realizzato l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti.
La presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote.
La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci, nel caso in giudizio) per il controllo della società, come adeguatamente rilevato dai giudici di merito. Da qui il rigetto del ricorso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione nel caso di passaggio generazionale anche in presenza di una comunione ereditaria