IVA per le scuole guida, ad esclusione dei corsi per l'ottenimento delle patenti professionali: l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti su una delle novità introdotte dal Decreto Fiscale n. 124/2019 nel corso del Forum Commercialisti ed Esperti Contabili 2020.
IVA per le scuole guida con esenzione per i corsi finalizzati all’ottenimento di patenti professionali.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti nel corso del Forum Commercialisti ed Esperti Contabili 2020, che Informazione Fiscale sta seguendo in diretta da Milano.
L’articolo 32 del Decreto Legge n. 124/2019 stabilisce che sono imponibili ai fini IVA i corsi per l’ottenimento delle patenti B e C1. Tale disposizione consente all’Italia di adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, C-449/17 che ha escluso l’insegnamento della guida automobilistica tra gli insegnamenti scolastici ed universitari esenti IVA.
Più nello specifico, tale sentenza ha disposto che la nozione di insegnamento scolastico ed universitario ai fini dell’esenzione IVA non comprende l’insegnamento della guida automobilistica per il conseguimento delle patenti B e C1, trattandosi di un insegnamento specialistico.
L’IVA per i corsi delle scuole guida non si applica tuttavia a quelli finalizzati all’ottenimento delle patenti differenti da A e B sostenute a fini professionali.
IVA scuole guida, esenzione patenti professionali: i chiarimenti delle Entrate
Sarà necessario considerare preventivamente la finalità con la quale è effettuato il corso di guida. L’eliminazione dell’esenzione IVA per le lezioni delle scuole guida non si applica a quelle collegate alla formazione professionale.
È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad uno dei quesiti posti nel corso del 3° Forum Commercialisti ed Esperti Contabili 2020, accanto alle numerose domande relative alle nuove regole per le compensazioni fiscali.
Se i corsi per ottenere le patenti B e C1 sono esplicitamente inclusi in quelli ai quali, dal 1° gennaio 2020, sarà necessario applicare l’IVA, diversi sono stati i dubbi sollevati per quei corsi finalizzati all’ottenimento di patenti di categorie diverse.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate:
“Al pari delle categorie B e C1, anche i corsi per l’ottenimento delle altre categorie di patenti rappresentano un insegnamento specialistico. Tuttavia, i corsi per l’ottenimento delle patenti differenti dalle categorie A e B potranno essere riconducibili alla formazione professionale, intesa come attività volta all’acquisizione di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini dell’attività professionale”.
Esenzione IVA patenti per i corsi di formazione professionale
Per beneficiare dell’esenzione IVA, i corsi per l’ottenimento della patente dovranno rientrare in un piano di formazione professionale; l’eccezione confermata dall’Agenzia delle Entrate, si applica in ottemperanza alle conclusioni dell’Avvocato generale relative alla sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17.
In sintesi, la non imponibilità IVA continuerà ad operare per tutti quei corsi legati alla formazione professionale e che sono sostenuti esclusivamente o principalmente per lo svolgimento della propria attività.
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