E-commerce di prodotti importati da Paesi Terzi: fino al 1° luglio 2021, data di entrata in vigore del pacchetto IVA per il commercio elettronico, è possibile procedere con dichiarazioni che riportano dati ridotti dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione. Le istruzioni e i requisiti per richiederla nella determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli del 6 aprile 2021.
E-commerce di prodotti importati da Paesi Terzi: fino al 1° luglio 2021, data attualmente fissata per l’entrata in vigore della pacchetto IVA per il commercio elettronico, è possibile procedere con dichiarazioni che riportano dati ridotti.
A illustrare regole da seguire e requisiti da rispettare per beneficiarne è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la determinazione direttoriale del 6 aprile 2021.
È possibile seguire questa via semplificata solo dopo aver ottenuto un’apposita autorizzazione da richiedere entro 15 giorni dalla pubblicazione del documento, e quindi entro il 21 aprile, presso l’Ufficio competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
E-commerce di prodotti da Paesi Terzi: le istruzioni sulle dichiarazioni semplificate
La dichiarazione con dati ridotti, nell’ambito dell’e-commerce di prodotti importati da Paesi Terzi, può essere inviata i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali con le caratteristiche riportate di seguito:
- sono relative a spedizioni di valore trascurabile, che può essere ricondotto a due differenti soglie, 22 o 150 euro;
- sono destinate a un soggetto privato;
- sono originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni tramite l’uso di una interfaccia elettronica, ovvero un mercato virtuale - marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi analoghi.
Sono escluse dalla semplificazione le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco.
Ad illustrare nel dettaglio le dichiarazioni ridotte è l’articolo 3 della determinazione direttoriale numero 100615 del 6 aprile 2021:
“I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU (Documento Amministrativo Unico ndr), del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta”.
Può procedere in questo modo chi, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, risulta iscritto nell’elenco “e-commerce P4I” (platform for import) suddiviso in due categorie:
- corrieri espresso;
- altri operatori economici.
Gli operatori già autorizzati ad utilizzare modalità dichiarative semplificate per le spedizioni indicate vengono iscritti d’ufficio.
E-commerce di prodotti da Paesi Terzi: chi può richiedere l’autorizzazione per le dichiarazioni semplificate
Per ottenere l’autorizzazione alla dichiarazione con dati ridotti, i soggetti che intendono iscriversi alla sezione dell’elenco “e-commerce P4I” (platform for import) devono dimostrare di avere specifici requisiti soggettivi e oggettivi:
- 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
- possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
- tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica dove vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Il valore trascurabile delle operazioni effettuate nell’ambito dell’e-commerce di prodotti da Paesi Terzi può arrivare a 150 euro solo se il soggetto che richiede l’autorizzazione rispetta le condizioni che seguono:
- titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale;
- disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa del nuovo sistema dichiarativo, a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, per tutte le dichiarazioni (valore da 22 a 150 euro).
Come indicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per inviare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione si hanno a disposizione 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione direttoriale, che è datata 6 aprile. A sua volta l’ADM impiegherà fino a 10 giorni per comunicare l’esito.
Tutti i dettagli nel testo integrale della determinazione direttoriale del 6 aprile 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: E-commerce di prodotti da Paesi Terzi: le istruzioni sulle dichiarazioni con dati ridotti