Dimissioni: accesso libero all'indennità di disoccupazione NASPI per il lavoratore padre durante il periodo di divieto di licenziamento per chi fruisce del congedo di paternità. Una panoramica delle regole da seguire anche alla luce delle ultime novità approvate.
Il lavoratore padre che presenta le dimissioni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, che vige per chi fruisce del congedo di paternità, ha diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione NASPI, al pari di quanto previsto per le madri.
Inoltre il rapporto di lavoro può essere interrotto senza alcun preavviso. Una panoramica sulle regole da seguire anche alla luce delle ultime novità introdotte sul fronte delle tutele genitoriali con il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Dimissioni volontarie e divieto di licenziamento: sì alla NASPI per il lavoratore padre
In linea generale chi presenta delle dimissioni volontarie, e quindi sceglie di interrompere il rapporto di lavoro in essere, non ha diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Ci sono, però, delle eccezioni a tutela di situazioni particolari. Una di queste riguarda il lavoratore padre durante il periodo del divieto di licenziamento che vige per chi fruisce del congedo di paternità, potenziato e inserito nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità con il recepimento della direttiva UE sulla conciliazione vita lavoro.
Chi diventa papà ha diritto a 10 giorni di astensione retribuita dal lavoro, cifra che si raddoppia in caso di parto plurimo, e a cui è possibile aggiungere un giorno di congedo di paternità facoltativo.
In questo periodo e fino a un anno di età del bambino o della bambina il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento: nello stesso arco temporale se il lavoratore padre si dimette volontariamente “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento”, si legge nel Testo Unico. E inoltre il neo papà non è tenuto a rispettare alcun preavviso.
Dimissioni volontarie e accesso alla NASPI: come funziona il divieto di licenziamento per il lavoratore padre
La possibilità di procedere con l’interruzione del rapporto di lavoro e ricevere la NASPI è legata al divieto di licenziamento regolato dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Nel testo si legge:
“In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27 bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
La tutela, però, non si applica nei seguenti casi:
- colpa grave che costituisce giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda;
- ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto o risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- esito negativo della prova.
In tutte le altre circostanze non può essere il datore di lavoro che sceglie di interrompere il rapporto, il licenziamento sarebbe nullo. Ma può essere solo il lavoratore padre che volontariamente presenta le sue dimissioni potendo comunque beneficiare della NASPI.
Per un quadro completo sul tema, bisogna infine specificare che la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre perché siano efficaci devono essere convalidate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La regola si applica nei primi tre anni di vita del bambino o della bambina o nei primi tra anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Per farlo è necessario utilizzare un apposito modulo messo a disposizione dall’Ispettorato e seguire le istruzioni che sono state aggiornate dall’INL lo scorso maggio dopo la fase emergenziale Covid.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dimissioni, accesso alla NASPI per il lavoratore padre nel periodo di divieto di licenziamento